The national employment contract of the ISF

The renewal agreement of the CCNL 09.22.2012 (expiring at the end of 2015) envisages for the Scientific Representative of the Drug the inclusion in the Commercial marketing/sales functional Area B2 (page 19), however by law it depends on the Scientific Service (Legislative Decree 219/06 art.122).

Pharma company sale representative. Skills:

– Approfondire la conoscenza dell’anatomia, fisiologia e patologia del corpo umano, relativamente alle aree terapeutiche dei farmaci correlati con l’attività svolta

– Acquisire la conoscenza delle caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci

– Acquisire capacità tecniche e di linguaggio che consentano di interloquire con gli operatori sanitari per trasmettere le informazioni sul corretto impiego dei farmaci (indicazioni, modalità di impiego, effetti secondari e farmacovigilanza)

– Conoscere le normative del settore farmaceutico sia per quanto riguarda l’informazione scientifica sia per quanto riguarda i doveri e le responsabilità attinenti alla professione in coerenza con le indicazioni di legge vigenti

– Conoscere la struttura e l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale relativamente alle figure professionali ed ai processi inerenti l’impiego dei farmaci.

In appendix 1 of the CCNL it is specified (pages 47 and 48):

  1. Pharmaceutical sales representative (l)

-Svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dal D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, attività di informazione scientifica presso i medici e gli operatori sanitari’ (per operatore sanitario si intende: il medico, il farmacista e il farmacista ospedaliero, come da normativa vigente), illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci al fine di assicurarne il corretto impiego.

– Riferisce all’impresa nel rispetto dell’art. 9, punto 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dall’art. 122, punto 6, del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, le osservazioni registrate nell’uso dei farmaci che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari ed in particolare le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci ad uso umano.

– Possiede un titolo di studio idoneo (art. 9, punto 2, D.Lgs. 30/12/1992, n. 541, come modificato dall’art. 122, punto 2, del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219), un’alta qualificazione professionale ed adeguate conoscenze scientifiche sui farmaci che presenterà ai medici e agli operatori sanitari.

– Nell’ambito delle normativa di legge in materia può essere chiamato a svolgere nell’area di pertinenza, secondo le direttive aziendali, ulteriori attività di supporto all’informazione scientifica del farmaco, anche di reportistica e gestione dei flussi informativi che comportino competenze, esperienze e responsabilità, ai fini dello sviluppo delle interazioni territoriali dell’area stessa.

– Nell’ottica di destinazione del paziente al miglior accesso alle cure che prevedano l’uso di farmaci di cui assicura l’informazione scientifica, raccoglie e riporta le scelte terapeutiche, lo sviluppo previsionale di attività conseguenti, raccoglie e sintetizza, per la propria direzione, le informazioni necessarie a tali fini.

– Può integrare, su indicazione e secondo le esigenze dell’azienda, l’informazione scientifica e la comunicazione, anche in remoto, mediante utilizzi di supporti tecnologici, con modalità e strumentistica stabilite dall’azienda.

Footnote

(2) Per favorire e fare fronte all’evoluzione del ruolo deii’ISF anche al fine di sostenere l’occupabilità, gli Informatori Scientifici del Farmaco senza esperienza specifica nella mansione, assunti a tempo indeterminato nell’arco della vigenza contrattuale, saranno inquadrati nella posizione organizzativa C1 – C2. La permanenza in C dei lavoratori assunti quali ISF senza esperienza specifica nella mansione, sarà di 36 mesi che decorrono dalla data della assunzione.

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