Sotto osservazione la loro attività quando vi è la temporanea inibizione del distributore locale a compiere attività di compravendita. Le attività svolte dagli “pharmaceutical informants”, non integrano il presupposto per l’esistenza di una stabile organizzazione a prescindere dal loro effetto positivo sulle vendite.
Of Stefano Simontacchi e Francesco Saverio Scandone, membri del Focus Team Healthcare e Life sciences di BonelliErede – 23 febbraio 2017 – Aboutpharma
Particolare enfasi, nel passato, è stata attribuita all’attività svolta dagli pharmaceutical informants quando vi è la temporanea inibizione del distributore locale a compiere attività di compravendita, legittimando a tali attività unicamente l’azienda produttrice o il detentore dell’autorizzazione europea (ad esempio, uso compassionevole). Tale attività, in virtù dell’orientamento sostanzialistico della Corte di Cassazione italiana (rimarcato nell’osservazione dell’Italia al commentario OECD alla definizione di stabile organizzazione), poteva essere definita come partecipazione della consociata italiana alle trattative commerciali, e come tale in astratto risultare un elemento idoneo per l’accertamento di una stabile organizzazione.
Tale progetto ha affrontato anche la tematica della stabile organizzazione, conducendo a fine 2015 alla pubblicazione del c.d. Action 7, dove è stato stabilito che le attività di mero “promotion and advertising”, quali ad esempio le attività svolte dagli “pharmaceutical informants”, non integrano il presupposto per l’esistenza di una stabile organizzazione a prescindere dal loro effetto positivo sulle vendite. Le novità contenute nell’Action 7 produrranno effetti solo a seguito della entrata in vigore della convenzione multilaterale al momento ancora in fase di finalizzazione.
Per quanto il documento citato rappresenti un importante strumento per rendere più certa la posizione delle multinazionali del settore con riferimento al rischio di stabile organizzazione, al momento la strategia più adeguata per gestire tale rischio rimane il ricorso all’istituto del ruling internazionale che permette, dal 2015, di definire, in accordo con l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti per la configurazione di una stabile organizzazione.
Edited by Stefano Simontacchi And Francesco Saverio Scandone, membri del Focus Team Healthcare e Life sciences di BonelliErede
La stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre, non configurando un soggetto giuridico autonomo, come invece si avrebbe, andando a costituire all’estero una legal entità/subsidiary.
Dal punto di vista tributario, però la stabile organizzazione dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta ed anche nel paese di residenza della casa madre, andando a generare un fenomeno di doppia imposizione attenuato o eliminato tramite l’applicazione delle Convenzioni siglate dall’Italia con più di 80 paesi.
La registrazione di una stabile organizzazione, diversamente da una legal entity non richiede il versamento di somme a titolo di capitale lasciando alla casa madre la possibilità di dotarla di un fondo di dotazione (costituito da beni, denaro, personale, ecc.) per l’attività in loco. Dal punto di vista contabile i risultati della stabile dovranno entrare a far parte del bilancio ordinario della casa madre