STUDIO LEGALE
ANTONETTI – FRAZZANO
Avv. Annarita Antonetti Avv. Lucia Frazzano
Ministry of Health
In persona del Ministro p.t.
Viale Giorgio Ribotta n. 5
00144 Roma
National Anti-Corruption Authority
In persona del presidente p.t.
Via M. Minghetti n.10
00187 Rome
Scriviamo la presente in nome e per conto del dott. Mazzarella Antonio nella sua qualità di Presidente della Associazione FEDAIISF, il quale ci ha conferito espresso e separato, mandato eleggendo domicilio presso il nostro studio, al fine di rappresentare quanto segue.
In data 20 settembre 2016, il Ministerodella Salute e l’Autorità Nazionale Anticorruzione- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – emanavano le “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN” con cui hanno inteso fornire agli enti del SSN destinatari del PNA di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 alcune raccomandazioni e indicazioni pratiche sull’adozione di un Codice di comportamento come mezzo per contestualizzare, alla luce delle proprie specificità, le norme di portata generale contenute nel Regolamento.
Al punto n. 7 delle dette Linee Guida, rubricato “Relazioni interne ed esterne“,il detto documento letteralmente recita: “Il Codice stabilisce l’obbligo fondamentale di agire con onestà, professionalità, imparzialità, discrezione e riservatezza e di evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’ente. Al fine di garantire la piena osservanza di tali principi, si raccomanda che il Codice, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, preveda: ……….. “. Il richiamo è alla disciplina per regolamentarel’accesso all’interno della struttura sanitaria degli informatori scientifici e dei soggetti che, per conto delle aziende produttrici/distributrici, propongono la vendita o illustrano l’utilizzo di farmaci e/o dispositivi medici. La stessa dovrebbe configurare misure di trasparenza volte a tracciare i contatti tra i professionisti e i soggetti incaricati dalle suddette aziende quali, a titolo esemplificativo, l’istituzione di un registro che attesti l’accesso di informatori o degli altri soggetti sopra citati all’interno dell’ente sanitario, l’interlocutore e la motivazione e il divieto di ricevere i soggetti in questione al di fuori di una fascia oraria predeterminata; nonché il richiamo al rispetto della disciplina aziendale relativa a sperimentazioni e sponsorizzazioni con specifico riferimento alle procedure previste nei relativi regolamenti, opportunamente integrati con le indicazioni contenute nelle Determinazioni dell’Autorità n.12/2015 e n.831/2016.
- Da quanto sopra, si evince chiaramente quale sia la considerazione della figura professionale dell’informatore scientifico. Cioè di un professionista da monitorare istante per istante poiché fortemente sospettato di essere “CORRUTTORE SERIALE”!!!
- Il risultato di tali previsioni è stato quello di ghettizzare l’informatore scientifico che ormai appare contornato dall’aura negativa del pericoloso corruttore con cui nessun dipendente degli enti del SSN vuole avere contatti per il timore di essere accusato di corruzione.
- Eppure sono proprio i professionisti incriminati a svolgere una funzione estremamente importante per la collettività che ha tutto l’interesse a conoscere le nuove frontiere della ricerca scientifica per la cura della persona.
In realtà, poi, la cronaca degli ultimi anni ha raccontato sì di corruzione del settore sanitario, ma questa solo rarissime volte ha visto coinvolti informatori scientifici, laddove le figure professionali più frequentemente coinvolte sono gli alti dirigenti di industrie farmaceutiche e/o dirigenti medici o altissimi funzionari di enti del SSN.
Ciò tanto più che, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, la figura dell’informatore scientifico è quella di colui il cui unico compito è la presentazione del farmaco e non anche il riuscire a “venderlo”. Una obbligazione di mezzi, pertanto, e non di risultato; con un datore di lavoro/industria farmaceutica che si accolla il rischio di non ottenere la commercializzazione del prodotto presentato dall’informatore. Ne deriva che nessun interesse concreto, peraltro, vi sia per l’informatore scientifico a “corrompere” il medico affinchè il farmaco venga utilizzato perché, di fatto, l’informatore non deve “vendere” ma deve “presentare”.
Perciò, la espressa menzione, in una direttiva regolamentare che tende a combattere la corruzione negli enti del SSN destinatari del PNA di cui alla Determinazione A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016, della figura professionale degli informatori scientifici e dei soggetti che, per conto delle aziende produttrici/distributrici, propongono la vendita o illustrano l’utilizzo di farmaci e/o dispositivi medici, lede in maniera grave ed assolutamente ingiustificata l’immagine dei predetti professionisti, comportando agli stessi come conseguenza un notevole danno sia morale sia patrimoniale.
Un ingiustificato ed immotivato infangare una figura professionale il cui unico compito è quello di presentare un farmaco e non di venderlo.
Non vi è alcun senso nell’individuare la figura dell’informatore scientifico quale quella del corruttore poiché l’informatore non ha alcun interesse a IMPORRE il prodotto al medico con cui entra in rapporto.
Il riferimento grave ed oltraggioso fatto nelle Linee Guida ha avuto un seguito presso le ASL che, nell’adeguarsi, hanno a loro volta infamato ed infangato la figura dell’informatore scientifico.
Si legge, tra le altre, nelle Disposizioni in Materia di Informazione Tecnico Scientifica del Policlinico Sant’Orsola: “ Numerosi studi ed indagini condotte ad opera di enti ed organismi autorevoli dimostrano che i rapporti tra prescrittori e informatori sono uno degli ambiti in cui sono più diffusi fenomeni di tipo corruttivo/collusivo: ciò in quanto la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte dei sanitari può essere indotta in cambio di una ricompensa costituita da regali, macchinari, finanziamenti ecc.” (punto 3.1.1)
Si parla addirittura di “evidenti implicazioni etiche correlate ai rapporti tra medico e informatore”.
Fango nelle Linee Guida.
Fango, per effetto delle Linee Giuda, nelle disposizioni attuative delle stesse.
Uniche vittime di questo fango e di questo rendere impossibile l’esercizio regolare dell’attività lavorativa: gli informatori scientifici che hanno visto ristretto il loro campo di azione diretto alla – si ribadisce per l’ennesima volta – mera informazione sul farmaco e non vendita del prodotto.
Il risultato concreto di questo richiamo infamante alla figura dell’Informatore scientifico/corruttore, è che numerose strutture sanitarie hanno adottato delle disposizioni in tema di informazione scientifica che di fatto impediscono all’informatore di svolgere correttamente e in maniera adeguata la propria attività lavorativa. Arrivando, dunque, a farne una figura “inutile” per le imprese farmaceutiche che negli ultimi mesi stanno sempre più provvedendo alla riduzione del personale con licenziamenti.
Un danno, questo, di cui qualcuno dovrà rispondere.
Con la presente, pertanto, siamo a richiedere l’immediata correzione del documento contenente le linee guida ridette proprio al punto in cui si fa espressa menzione della figura professionale degli informatori scientifici, ledendo la dignità e il decoro di una intera categoria professionale.
In attesa di sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
Foggia, 12 settembre 2017.
Avv. Lucia Frazzano Avv. Annarita Antonetti
Notizie correlate: si veda in fondo a pag. 10 di ANAC. Guidelines Codic Behavior SSN.