Carenze, indisponibilità, prodotti falsificati e illegali. Resa più stringente la normativa comunitaria che definisce l’obbligo di servizio pubblico. Sanzioni fino alla revoca dell’autorizzazione per i grossisti che non stanno alle regole.
Emanuele Cesta – Ufficio Qualità dei prodotti e contraffazione (PQ&C), Agenzia Italiana Del Farmaco – Aifa
Il titolare è tenuto a comunicare ad Aifa, con preavviso di almeno due mesi, l’interruzione, temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale (art. 35, Dlgs n. 219/2006). Sulla base di tali informazioni l’Ufficio PQ&C aggiorna periodicamente l’“Elenco dei medicinali attualmente carenti”, accessibile sul portale Aifa, che fornisce i dati relativi al prodotto, la data di inizio e di presunta fine della carenza, le cause, l’esistenza di alternative (Si/No) e i suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall’Aifa.
In mancanza di prodotti analoghi o alternativi sul mercato nazionale, l’Ufficio rilascia alle strutture sanitarie o ai titolari Aic l’autorizzazione temporanea all’importazione dall’estero dei medicinali carenti. Ai sensi del Dm 11 maggio 2001, l’Ufficio PQ&C può, altresì, verificare l’interesse di altre aziende a subentrare nella produzione; in caso di farmaci alternativi in corso di registrazione, richiedere una valutazione accelerata; ricorrendone le condizioni, affidare allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze la produzione del medicinale carente.
Ogni diversa situazione di indisponibilità di un medicinale nella rete di distribuzione non può definirsi “carenza” e deve essere valutata caso per caso. Uno dei fattori più frequentemente citati al riguardo è quello dell’esportazione legata al cosiddetto “parallel trade”, una pratica commerciale adottata dai grossisti quando i mercati esteri offrono condizioni di vendita più remunerative di quelle interne, in ossequio ai principi comunitari di libera circolazione delle merci.
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Nella rete dei parallel trader si sono verificati casi di infiltrazioni di operatori non autorizzati (caso del Cialis italiano falsificato ritrovato nel 2014 in Olanda). La Direttiva 2011/62/Ue definisce “falsificato” un medicinale accompagnato da informazioni false in merito alla sua identità (etichettatura e composizione); origine (fabbricante; paese di origine; titolare Aic) e tracciabilità (dati di registrazione e canali di distribuzione utilizzati).
Questo mercato illegale, in passato costituito prevalentemente dai medicinali “contraffatti” (copie più o meno indistinguibili dei prodotti originali o “branded”), si è poi spostato verso i “generici asiatici”, analoghi di farmaci coperti da brevetto, prodotti in deroga ai diritti di proprietà intellettuale. In una terza fase, quella attuale, i farmaci illegali vengono presentati come integratori alimentari o prodotti “naturali”, per eludere i requisiti e i controlli stringenti previsti per i medicinali. I pericoli derivanti dall’utilizzo di questi prodotti possono derivare dal principio attivo (assente, in sovradosaggio o ignoto), dagli eccipienti (di qualità inferiore, non dichiarati, nocivi o tossici), dal confezionamento (scadente o difettoso) e dalla conservazione (inadeguata o discontinua).
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