After ten years, the reform of the Orders of the health professions has been approved

Ddl Lorenzin. The Senate approves. It also concerns clinical trials and gender medicine.

The Text of the Law

Yesterday the Senate group leaders had established its scheduling in the Chamber between today and next Saturday but placing the text on the reform of the Orders and clinical trials only in third place.

But today the Senate rushed through the first and second cases, approving both the bill containing provisions for the protection of justice witnesses and the one concerning provisions in favor of orphans for domestic crimes.

So this morning, 22 December 2017, the law was approved (S.1324-B) which, in addition to dealing with the reform of professional health orders, is also involved in clinical trials, gender medicine, professional abuse and management of the Ministry of Health, with large parliamentary support.

Riportiamo la sintesi degli art. 4, 5 e 6 di maggior interesse per la nostra categoria, rimandando l’approfondimento al law text e a “Health newspaper” di cui il sunto è estratto.

L'article 4 work one revision of the discipline of the health professions, partly amending the legislative decree of the provisional Head of State n. 233 of 13 September 1946, in Chapters I, II and III, concerning the orders of the health professions, the national registers and the national federations, and in part by introducing new provisions relating to the orders and federations.

As the first innovation with respect to the current legislation establishing the Orders the bill provides for a new definition of the Orders che vengo definiti come “enti pubblici non economici”, che “agiscono quali organi sussidiari (superando così la tradizionale definizione di “enti ausiliari” utilizzata di norma finora ndr.) dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.

And this is only one of the specific definitions on the legal nature of health orders which are now being put on paper by entering into the merits of their economic and patrimonial nature, their role and their functions.

In particular, the new regulation provides, as mentioned above, a modernization of the orders of the health professions, adapting the reference legislation to the orders supervised by the Ministry of Health with reference to their internal functioning and changing the denomination of college in order. In fact, with the novel referred to in paragraph 1, first of all, the existing orders of physicians-surgeons, veterinarians and pharmacists adding then, with respect to current legislation, the orders of biologists and nursing professions, the profession of midwifery and medical radiology health technicians and the technical health professions, rehabilitation and prevention (see paragraph 9, article 3).

A questi ordini – insieme ai quali è altresì richiamato the new order of physicists and chemists  – si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12, le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946. Al riguardo si sottolinea che la disciplina dell’ordine dei biologi è inserita dall’articolo 9 nell’ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, the profession of psychologist per la quale, tuttavia, rimane ferma l’attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche (v. articolo 9).

Gli ordini sopra richiamati al comma 1 del capoverso articolo 1 novellato, sono costituiti a livello territoriale: durante l’esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012.

Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale – in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica), sentite le rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli Ordini interessati.

Viene anche disposto che per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli ordini interessati, può disporre il ricorso a forma di avvalimento o associazione tra i medesimi.

Finally, it is expected that nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al Ministero della salute l’istituzione di un nuovo Ordine which assumes the denomination corresponding to the healthcare profession carried out; the constitution of the new Order takes place according to the terms and conditions established by decree of the Minister of Health, without new or greater burdens for the public finance.

L'item 5, establishes the‘area delle professioni sociosanitarie ed individua il percorso procedurale necessario per l’individuazione di nuovi profili professionali.  Nell’area professionale vengono poi ricompresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale.

L’articolo 6 (Amendment to the law February 1st 2006, n. 43 – Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie) inserito nel corso dell’esame in sede referente, disciplina la procedura relativa all’individuazione e all’istituzione di nuove professioni sanitarie. L’intervento legislativo è attuato sostituendo l’articolo 5 della legge 43/2006 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, la cui rubrica viene modificata in  “Individuazione e istituzione di nuove professioni in ambito sanitario” (precedentemente ci si riferiva soltanto a “Individuazione”)

Come precedentemente previsto, l’individuazione di nuove professioni sanitarie, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute e il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali. Innovando rispetto a quanto attualmente previsto, l’individuazione potrà avvenire anche su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento che, a tal fine, dovranno inviare istanza motivata al Ministero della salute, il quale, entro i successivi sei mesi, dovrà pronunciarsi. In caso di valutazione  positiva, il Ministero dovrà attivare la procedura finalizzata all’istituzione della nuova professione sanitaria.

L’istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 43/2006 e previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni  ai sensi dell’art. 4 del D Lgs. 281/1997, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

The agreements establishing new health professions will have to identify:
– il titolo professionale;
– l’ambito di attività di ciascuna professione;
– i criteri di valutazione dell’esperienza professionale;
– i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

L’ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie così individuate è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

The definition of the functions characterizing the new professions takes place avoiding fragmentation and overlapping with the already recognized professions or with their specializations (paragraph 4).

L’iter del DDL

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