Riportiamo alcuni punti del DDL dei farmacisti senatori Ambrosio Lettieri e Mandelli (nella foto) “Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista“
La professione di farmacista, in ragione delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore e degli interventi legislativi di riforma del servizio farmaceutico che hanno introdotto la possibilità per il professionista di rendere nuovi e diversificati servizi ai pazienti, ha un più vasto campo d’azione, che non è ormai esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali.
All’articolo 2 si dispone che i farmacisti «possono effettuare analisi chimiche, chimico-cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti». I professionisti, inoltre, «possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l’attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche». All’articolo 3, si impone alle case di cura private e alle residenze socio-sanitarie e assistenziali, dotate di almeno di cinquanta posti letto, l’obbligo di istituire il servizio di farmacia, che deve essere gestito da un farmacista. L’articolo 4 introduce quindi la presenza di un laureato in farmacia anche nei Sert, mentre l’articolo 5 lo prevede all’interno di tutti i penitenziari con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti.
Il farmacista, per il ruolo che riveste all’interno della struttura sanitaria e per le conoscenze specifiche che gli derivano dalla professione, è tenuto a valutare costantemente i farmaci e le terapie assunte dall’assistito, per monitorare appropriatezza e aderenza alle terapie, anche attraverso la lettura dei dati clinici inseriti nel dossier farmaceutico.
Lo stesso farmacista, inoltre, è chiamato a concordare, se del caso, d’intesa con il medico di medicina generale, gli interventi di «riconciliazione farmacologica» per allineare prescrizioni e consumi effettivi ed eliminare eventuali errori in corso di terapia farmacologica. È indubbio, peraltro, che uno degli strumenti più efficaci, previsti dalla legge, per migliorare la presa in carico del paziente, garantendogli continuità assistenziale, monitoraggio e aderenza alla terapia è il dossier farmaceutico, ossia quella parte specifica del fascicolo sanitario elettronico (FSE), aggiornato a cura della farmacia.
Il farmacista, soggetto abilitato alla consultazione e alimentazione del FSE, ha accesso anche ai dati clinici del paziente; la disposizione demanda, quindi, ad un apposito decreto la modifica del disciplinare tecnico.
L’articolo 12 prevede, inoltre, la promozione dell’aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità, secondo le linee guida da emanarsi con decreto del Ministero della salute, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani. La scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta, infatti, la principale causa di inefficacia delle cure farmacologiche ed è associata a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale.
L’articolo 13 modifica l’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, in base al quale l’esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci. Ritenendo che l’ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, si introduce una modifica al suddetto articolo 102, in base alla quale il divieto di cumulo, sia oggettivo che soggettivo, riguarda esclusivamente le professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali e l’esercizio della farmacia e della professione di farmacista.
L’articolo 15 contiene una disposizione finalizzata ad introdurre, a livello nazionale, l’accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
DDL 2717 – Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista
Note: Luigi D’AMBROSIO LETTIERI è Presidente Ordine dei Farmacisti di Bari/Bat, Consigliere Regione Puglia VII legislatura – Vice presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani – Membro della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita’) – Membro Gruppo CoR (Conservatori Riformisti)
Andrea MANDELLI è Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, Vicepresidente della 5ª Commissione permanente (Bilancio) – Membro Gruppo FI-PdL XVII