Oggi è stato reso noto il DPCM del 12 ottobre. In esso leggiamo:
Per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).
In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).
Il controllo del green pass per i lavoratori autonomi spetta al titolare del luogo presso cui la partita Iva presta i suoi servigthe. Se, per esempio, un qualsiasi altro professionista dovesse prestare una consulenza presso un’azienda pubblica o privata, il green pass dovrà essere controllato dalla stessa persona incaricata di verificarlo ai lavoratori interni dell’azienda e, nel caso in cui il professionista dovesse risultare sprovvisto del certificato verde, la sua assenza sarà da considerarsi come ingiustificata e, pertanto, sarà lecito non retribuire la prestazione richiesta. In questi casi rientrano gli informatori scientifici dipendenti e autonomi.
Come avevamo published la settimana scorsa per i lavoratori che operano presso aziende clienti e che non partono mai, o partono raramente, dalla sede della propria azienda il doppio controllo non è possibile: resta, soltanto, quello del datore di lavoro destinatario del servizio il quale, in caso di dipendente senza “green pass”, dovrà rifiutare la prestazione ed avvertire, immediatamente, il suo datore di lavoro per i provvedimenti immediati che la norma impone. Questa disposizione riguarda anche gli informatori scientifici delle aziende farmaceutiche.
Green Pass, FAQ sui DPCM firmati dal Presidente Draghi