Lo scorso 7 luglio è stata depositata la sentenza n. 279 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. in relazione allo sconto obbligatorio del 4,12% sui farmaci di fascia A imposto ai produttori dalla legge n. 662 del 1996.Secondo la A. Menarini la disposizione sarebbe incostituzionale in quanto impone lo sconto solo in danno dei produttori, benché sia i grossisti che i farmacisti partecipino pro quota ai ricavi, e introduce un meccanismo di determinazione del prezzo dei farmaci che non rispetta l’equilibrio tra costi e ricavi, violando così la libertà di iniziativa economica dei produttori stessi.
Di diverso avviso il Supremo Collegio, secondo cui il comparto dei farmaci di fascia A “non costituisce un mercato concorrenziale”, in quanto è contraddistinto da penetranti poteri di regolazione e di intervento del Ministero della salute nella determinazione del prezzo ed anche dei margini di utile lungo tutta la filiera (produttore, grossista e farmacista). Pertanto, l’imposizione dello sconto ai soli produttori è giustificato dalla necessità di bilanciare l’esigenza di contenimento della spesa farmaceutica con quella di garantire il diritto alla salute attraverso l’inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell’elenco di quelli rimborsabili dal SSN, purché si lasci all’imprenditore un ragionevole, sebbene ridotto, margine di utile.
Da “Farmacista33”
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