I nuovi contratti aziendali possono derogare all’articolo 18
ROMA – L’ articolo 18 dello Statuto dei lavoratori «non è stato toccato», ha detto ieri il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Il decreto legge del governo non modifica infatti la norma della legge 300 del 1970 che tutela i lavoratori dai licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo, stabilendo che in questi casi il giudice dispone il reintegro nel posto di lavoro. Ma il decreto autorizza i contratti aziendali o territoriali a derogare anche in questa materia. In pratica, con un accordo sottoscritto da «associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda», si può stabilire che in una certa impresa o in un certo territorio, in caso di licenziamenti senza giusta causa, diversamente da quanto dice l’ articolo 18, il lavoratore non ha diritto al reintegro, ma per esempio a un congruo indennizzo economico. La novità – una rivoluzione rispetto al tabù dello Statuto – ha ovviamente messo in subbuglio la Cgil, strenua paladina dell’ articolo 18. L’ articolo 8 della bozza di decreto stabilisce che le intese aziendali o territoriali, purché «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’ avvio di nuove attività», potranno derogare a leggi e contratti nazionali su molte materie: dalle mansioni all’ inquadramento del lavoratore, dai contratti a termine agli orari, dalle modalità di assunzione alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, dalla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro alle «conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio», che continuano a essere tutelati dal reintegro. Lo stesso articolo, valutato positivamente il nuovo assetto della rappresentanza e della efficacia dei contratti aziendali condiviso tra le parti sociali con l’ accordo del 28 giugno 2011, stabilisce l’ efficacia per tutti i lavoratori (erga omnes) delle intese aziendali raggiunte prima del 28 giugno e approvate «con votazione a maggioranza dei lavoratori»: in pratica gli accordi Pomigliano e Mirafiori tra la Fiat e i sindacati, contestati dalla Fiom-Cgil
Brown Henry Page 13 (1