Il provvedimento con il quale il Direttore generale di una ASL ha disposto la sospensione di una convenzione farmaceutica (a seguito dell’emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell’espletamento dell’attività convenzionale) appare illegittimo; la competenza in materia di provvedimenti riguardanti convenzioni famaceutiche spetta infatti alla Commissione provinciale tecnica di vigilanza, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 94/1989. Da DoctorNews 07-07-06 (avv. ennio grassini – www.dirittosanitario.net)