Accolte le osservazioni della Commissione Lavoro della Camera in cui viene fatta una distinzione tra strumenti. Da una parte quelli che, telecamere in primis, vigilano su infrastrutture e macchinari. Dall’altra quelli che vengono dati ai dipendenti come strumenti di lavoro (pc, tablet, cellulare). Sui primi vengono mantenuti i limiti oggi in vigore, quelli dello Statuto dei lavoratori. Le telecamere vengono installate per finalità che nulla hanno a che fare con il controllo dei dipendenti a differenza del pc. I controlli sul dipendente tramite presidi informatici (pc, tablet, cellulari, gps) invece non sono sottoposti ai vecchi limiti.
Riportiamo integralmente l’articolo in oggetto.
DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Title II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
Chapter I
Employment relationship provisions
ART. 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
- L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
“ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
“ART. 171. Altre fattispecie.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”.
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