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Col Jobs Act geolocalizzati i medici liguri

L’assurda storia dei microchip nei camici dei dottori in Liguria

Giornalettismo –  | 

Ventiduemila dipendenti della sanità ligure sono monitorati e geolocalizzati grazie a un microchip sulla loro divisa. E la cosa più assurda è che nessuno li ha avvertititi. Tantomeno i sindacati. Del curioso caso, che sta scatenando una rivolta, ne parla oggi Giuseppe Filetto su Repubblica:

Sanità, microchip negli indumenti: controllo nascosto ai camici bianchiMedici, infermieri, tecnici, operatori sanitari, barellanti, uscieri, operai, perfino gli specializzandi e gli allievi infermieri, tutti coloro che lavorano in divisa, “monitorati” dal localizzatore Gps. Esclusi solo gli amministrativi. In ogni momento e durante le ore di servizio, quel micro trasmettitore inserito in ciascun camice emana un segnale elettronico, permette di sapere dove si trova una certa “divisa”. E chi la indossa. «Il camice e il microchip identificano la persona, sono associati a quel dipendente — spiega in buonafede Luigi Bottaro, direttore della Asl Tre Genovese — in modo che i capi, dopo essere stati lavati, tornino alla base di partenza, cioè ai proprietari. Per evitare, così, che possano finire ad altri».

I dipendenti non sono decisamente d’accordo. Pensano che questa sia una grave violazione della privacy.

Si sentono spiati. Inoltre, il sindacalista Tullio Rossi dell’ospedale Galliera — di cui è presidente il cardinale Angelo Bagnasco, a capo della Conferenza Episcopale Europea — per aver scoperto il bottoncino nascosto dentro la cucitura della camicia della sua divisa da portiere, ed averla tagliata per capire cos’era, è stato sottoposto a procedimento disciplinare. I rappresentanti dei lavoratori hanno scritto una dura lettera alle amministrazioni, sostenendo che “il personale dipendente è turbato per avere appreso casualmente della presenza di questo insolito oggetto identificativo…”.
Peraltro, sono preoccupati che “la presenza di più microchip a contatto con varie parti del corpo costituisca un rischio per la salute…”. Qualcuno, infatti, potrà averne addosso anche tre contemporaneamente: uno nella camicia, uno nei pantaloni, l’altro nella giacca. Tullio Rossi è stato invitato a presentare una memoria difensiva: «L’ho staccato per farlo controllare da un tecnico, affinché venisse analizzato e stabilire l’eventuale incompatibilità con gli organi del corpo».

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Jobs Act and technological controls, what really changes?

Remote control. Decree published


Employment relationship provisions

ART. 23

(Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

  1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

“ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

“ART. 171. Altre fattispecie.

La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”.

Redazione Fedaiisf

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