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Proporrei l’inserimento dell’emendamento riportato sotto nelle assemblee sindacali regionali, il 5 luglio. Se siete d’accordo, inviterei tutti gli iscritti alle sigle sindacali nelle varie regioni di presentarlo, pregandoli anche di inviarlo agli eventuali ISF invitati alle Assemblee regionali.
Antonio Giammei
Informatore scientifico del farmaco (1)
– Svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, attività di informazione scientifica presso i medici illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fine di assicurarne il corretto impiego.
– Riferisce all’impresa, nel rispetto dell’art. 122 comma 6 del d.lgs 24 Aprile 2006 n. 219 , le osservazioni registrate nell’uso dei farmaci che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari ed in particolare le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci ad uso umano.
– nell’ambito della sua professione l’ISF deve svolgere la propria attività da solo, nel rispetto di quanto dichiarato nelle Linee Guida Stato/Regioni sull’Informazione Scientifica: “Gli ISF devono svolgere l’attività professionale prevista dalla normativa vigente, presso i medici individualmente; la presenza del capo area o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dall’informazione scientifica. Non è consentito agli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle farmacie convenzionate fornire agli ISF né indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici né informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali”
– Possiede un titolo di studio idoneo (art. 122, comma 2, d.lgs 24 aprile 2006 n. 219), un’alta qualificazione professionale ed adeguate conoscenze scientifiche sui farmaci che presenterà ai medici.
– Può essere chiamato a svolgere, secondo le necessità aziendali, ulteriori attività, sempre nell’area di pertinenza e nel rispetto delle norme dettate dal D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e dalle Regolamentazioni Stato/Regioni sull’Informazione scientifica, che comportino competenza, esperienza e responsabilità.
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L’informatore scientifico del farmaco assunto senza esperienza specifica nella mansione sarà inquadrato nella posizione organizzativa B2 per un massimo di 24 mesi.
Riportiamo il testo del CCNL attualmente vigente:
Posizione Organizzativa C
Article 122
Article 126
Article 130
Linee Guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco