In considerazione delle accuse della guardia di finanza a Shedir Pharma per fatturazioni per finti meeting e finti viaggi per medici riportate dalla stampa, riproponiamo le precisazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione Sezione VI Penale, sentenza 51946 del 16 novembre 2018, ribadisce che per la normativa di riferimento (Direttiva 2002/46/CE, attuata in Italia con il D.Lgs 21 maggio 2004, n. 169), gli integratori alimentari sono definiti come “prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate“.
Pertanto gli integratori alimentari sono prodotti alimentari e come tali: a) non possono vantare proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione e cura di malattie (etichettatura, presentazione e pubblicità); b) sono soggetti alle norme in materia di sicurezza alimentare. Dunque, un integratore non è un farmaco, non una specialità medicinale e non può essere considerato un prodotto a uso farmaceutico con conseguenti riflessi anche sul piano della integrazione in concreto del reato di comparaggio.
Il reato di comparaggio non è quindi configurabile quando le prescrizioni abbiano a oggetto semplici integratori alimentari e non specialità medicinali a uso farmaceutico.
La produzione e il commercio dei farmaci sono, nell’interesse pubblico, soggetti invece a particolari limitazioni per i quali l’art. 123 del D.Lgs. 219/06 stabilisce che “nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e’ vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista“. Inoltre il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 170 punisce “il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico“
La sentenza, ovviamente, non significa che i comportamenti corruttivi in materia di prodotti altri dai farmaci non integrino gli estremi di altri reati: la Suprema Corte ha infatti confermato la condanna del ricorrente, amministratore di un’azienda, per corruzione propria, commessa (nel caso in esame) con una serie di iniziative illecite finalizzate a favorire la prescrizione del parafarmaco: dazione di buoni carburanti a due Mmg; organizzazione di cene elettorali in favore di un altro medico candidato alle elezioni comunali, oltre all’assunzione di sua moglie; corresponsione di somme di denaro a un primario di pediatria e assunzione del di lui figlio come informatore farmaceutico e, infine, corresponsione di denaro (circa 1.500 euro) a un medico di base.
Cassazione Pen. Sez. 6 N. 51946 del 2018 – (Integratori)
Guardia di Finanza Comando Provinciale Napoli – Comunicato
Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal Sost. Proc. Dott. Giuseppe Borriello, per la somma complessiva di oltre 1 milione di euro quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale posta in essere da un’azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di integratori.
La misura cautelare patrimoniale scaturisce da un’attività ispettiva condotta dal II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, nell’ambito dell’operazione denominata “Pillole da viaggio”, che ha consentito di constatare, per le annualità 2013, 2014 e 2015, l’utilizzo da parte dell’azienda di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per oltre 2 milioni di euro.
E’ stato così accertato che una parte consistente dei costi afferenti a servizi connessi all’organizzazione di meeting e congressi tenutisi presso varie capitali europee, del sud est asiatico e del sud America erano gonfiati o del tutto inesistenti. Il meccanismo fraudolento, ben congeniato e difficilmente individuabile se non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, ha permesso di creare, in capo all’azienda, crediti IVA inesistenti e costi fittizi, che hanno generato una maxi evasione ai danni dell’Erario.
La misura cautelare applicata, che ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro sui conti correnti della società e del suo rappresentate legale, ha permesso di ristorare la perdita patita dalle casse statali. L’operazione di servizio si pone nel quadro della sinergica azione di contrasto all’evasione fiscale svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e dalla Guardia di Finanza al fine di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, facendovi rientrare le somme che illecitamente sono state sottratte alla collettività.
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Ed: Può sembrare una distinzione puramente formale fra il reato di corruzione e quello di comparaggio. In realtà il comparaggio riguarda solo il farmaco rimarcando così che la figura dell’ISF ha una sua regolamentazione legale dedicata e quindi non è da confondersi con altre figure. Riportiamo sotto le norme legali che lo caratterizzano.
The figure of the Scientific Representative of the drug found its first normative reference in the Italian legislation in the Consolidated Text of the Health Laws (Royal Decree of 27 July 1934, n. 1265, published in the Official Gazette of 9 August 1934, n. 186);
vari lustri dopo, la Commissione Europea ha elaborato una serie di Direttive che hanno riguardato l’omogeneizzazione delle disposizioni di legge, in materia di informazione scientifica, applicate nei singoli paesi componenti la Comunità (la Direttiva n. 92/28 CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha delineato la figura professionale dell’ISF);
successivi provvedimenti legislativi hanno disciplinato la figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF). In particolare, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo 122 (“Requisiti e attività degli informatori scientifici”), ha riformulato il contenuto dell’attività degli informatori scientifici stabilendo, fra l’altro, i requisiti soggettivi che consentono l’esercizio della professione di Informatore Scientifico, ovvero l’obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro il mese di gennaio di ogni anno, l’elenco degli Informatori Scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica, l’obbligo di dipendere da un Servizio Scientifico distinto dalla Direzione Marketing;
l’attività di Informatore Scientifico si concretizza nelle visite, da parte di quest’ultimo, ai medici in ambulatori, in studio, in ambiente ospedaliero, con la finalità di illustrare la composizione, le caratteristiche tecnologiche, l’efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi d’impiego e la posologia ottimale di nuovi farmaci oppure quelli il cui uso è ormai consolidato;
il compito fondamentale degli Informatori Scientifici del Farmaco è, dunque, quello di concorrere ad aggiornare costantemente la classe medica della zona di lavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici dei farmaci affidati, nell’ambito delle indicazioni terapeutiche registrate. In buona sostanza i medici possono avere, proprio attraverso il colloquio con l’informatore scientifico, un utile aggiornamento per svolgere ancora meglio la professione sotto il profilo terapeutico;
giova qui ricordare che, spesso impropriamente, la figura professionale dell’Informatore Scientifico del Farmaco è associata a quella dell’agente di commercio, dalla quale – invece – profondamente differisce, non configurandosi alcuna attività di promozione contrattuale in senso proprio. In tal senso si è pronunciato, in più occasioni, il giudice adito (Cassazione civile, Sezione lavoro, 23.10.2001, n. 13027 ; Corte di Cassazione il 19.07.2004, sentenza n. 13389, e Corte di Cassazione il 1.06.2004, sentenza n. 10507; Corte Cassazione sentence 15 September 2014 n. 19394; Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, il 27.03.2006; Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, il 31.01.2006);
quanto alla necessità di una disciplina legislativa più puntuale della professione dell’Informatore Scientifico del Farmaco, sia nella XIV legislatura (Senate act n. 404, approvato il 25 settembre 2002, e atto Camera n. 3204, approvato il 23 febbraio 2005), sia nella XVI legislatura (AS 3237), il Parlamento – pur non concludendo l’iter legislativo – si è occupato della materia. Nel corso della XVII Legislatura risulta presentato, al Senato della Repubblica, un DDL (S613) recante “Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco”. Nella XVIII legislatura è stata presentata una nuova proposta di legge: Atto Camera 2077 “Disposizioni per il riconoscimento della professione sanitaria di informatore scientifico del farmaco e per l’istituzione del relativo albo professionale“. Gli articoli dei Disegni di Legge intendono apportare la necessaria regolamentazione in un settore molto particolare quale è quello della attività di informazione scientifica-farmaceutica con l’istituzione dell’Register of scientific representatives of the drug.
Detto ciò dal punto di vista della legge, può esserci benissimo un ISF con contratto di lavoro autonomo, ma se ha farmaci da prescrizione non può avere attività di vendita e deve avere i requisiti prescritti dal D.Lgs.219/06. Da notare che fra i lavoratori autonomi non c’è solo l’agente di commercio, ma tante altre tipologie contrattuali a partita IVA che non implicano la vendita