ORDER
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
- A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, drug sales representatives, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” approvate in data 11.6.2020, allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate in allegato A all’Ordinanza n. 43/2020.
- Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie:
- a) prot.185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti;
- b) prot.185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui all’Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Il mancato rispetto delle misure contenute nell’Allegato A alla presente Ordinanza e nelle altre disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.
(… omitted…)
La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuovi provvedimenti nazionali ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
President
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)
Regione Calabria Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020