SUNSHINE ACT: Sanità trasparente
Sono fiero di dirvi che ho pubblicato, A.C.491, a mia prima firma, assieme a tutti i colleghi della commissione affari sociali, la proposta di legge “Sunshine Act” (tr. “La Legge della Luce del Sole”).
Tutti i dati relativi alle donazioni, dirette ed indirette, che gli operatori del settore riceveranno da aziende e multinazionali che operano nel settore sanitario, saranno pubblicati e consultabili on line sul sito del Ministero della Salute.
Tutti, dal semplice cittadino fino al giornalista d’inchiesta, avranno a disposizione uno strumento per monitorare on-line le relazioni d’interesse che potrebbero celare veri e propri conflitti d’interesse o persino indicatori di reati, come quello di una corruzione nascosta da sponsorizzazioni a convegni oppure di generiche consulenze. In caso di dichiarazione omissiva o incompleta, da parte delle società e multinazionali, vi saranno dure sanzioni.
E a beneficiarne saranno tutti, non solo i cittadini, bensì gli stessi operatori che lavorano nel settore al di fuori di conflitti d’interessi disdicevoli e il sistema dei finanziamenti della sanità, verrà visto, finalmente, “alla luce del sole”.
Massimo Enrico Baroni, potsvoce M5S alla Camera dei Deputati
La lettera della FNOMCeO al Ministro di protesta
IL DDL
La premessa dell’On. Baroni
Il codice europeo stabilisce che i membri dell’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) pubblichino nei rispettivi siti internet, previo consenso da parte del soggetto interessato, tutti i «trasferimenti di valore» (Transfers of Values: ToV) compiuti, sia direttamente che indirettamente, a beneficio dei professionisti della salute o di organizzazioni sanitarie. In caso di diniego del consenso, i dati saranno pubblicati in forma aggregata con l’indicazione del numero complessivo degli operatori sanitari che hanno negato il consenso e del corrispondente importo totale annuo relativo a ciascuna categoria di attività.
In Italia, il 70 per cento dei medici si è reso disponibile a pubblicare i dati sulle erogazioni ricevute dalle imprese farmaceutiche.
Con il «decreto trasparenza», ossia il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si configura come uno strumento più favorevole al cittadino laddove – beninteso – si tratti di daticomuni e non di dati sensibili o supersensibili. In sostanza i cittadini possono chiedere alle pubbliche amministrazioni, senza obbligo di giustificare la richiesta, dati e documenti che esse non sono obbligate a pubblicare.
Cosa dice il DDL dell’On. Baroni
L’introduzione di disposizioni analoghe a quelle del Sunshine Act (nato in America con l’Obama Care) aiuterebbe i professionisti della salute a migliorare le loro prassi di comportamento e a comprendere meglio gli effetti delle loro relazioni con l’industria. Molti medici pensano che queste relazioni siano innocenti, ma è la stessa ricerca medica ad aver dimostrato che così non è, soprattutto per quanto riguarda le pratiche prescrittive, dimostrando che anche piccoli doni possono influenzare la prescrizione dei farmaci.
Rendere pubbliche tutte le transazioni finanziarie dai 10 euro in su e le relazioni d’interesse sortirebbe effetti positivi molteplici per tutti gli attori: i medici sarebbero più coscienti dei rischi, prendendo quindi decisioni più sagge, mentre i cittadini potrebbero conoscere l’entità dei legami finanziari tra talune case farmaceutiche e i professionisti della salute e sarebbero così in grado fare scelte più consapevoli.
La Proposta di Legge prevede l’istituzionene presso il sito internet istituzionale del Ministero della salute del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», liberamente accessibile per la consultazione, provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l’estrazione dei dati (disponibili per 5 anni).
Le aziende che omettono o forniscono dati falsi, saranno soggette a sanzioni che vanno da 20.000 a 200.000 euro.
Ed: Ricordiamo all’On. Baroni che oltre alle norme europee dell’EFPIA c’è anche il D.Lgs. 219/06 che viene citato, ma non cita l’art. 123 che riguarda “Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura”. Questo articolo dice testualmente: “Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista“. La quantificazione del predetto valore trascurabile è fissata in un massimo di € 20,00 annui per Azienda farmaceutica per ogni singolo medico o farmacista dalle “Linee Guida Di Regolamento Regionale Dell’Informazione Scientifica Sul Farmaco” recepito nei regolamenti regionali.
Inoltre l’art 124disciplina “Conventions or congresses and other meetings concerning medicines” fissando i limiti delle sponsorizzazioni (da comunicare all’AIFA 60 giorni prima dell’evento) a un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all’impiego di medicinali ed in particolare stabilisce che “eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L’ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, nè presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all’AIFA“. Anche in questo caso la Conferenza Stato Regioni stabilisce criteri più restrittivi.
I controlli dele leggi e dei regolamenti in questo settore dovrebbero essere effettuati da AIFA che si avvale dei NAS e Guardia di Finanza e dalle stesse Regioni che devono avviare “processi di monitoraggio continuo per l’identificazioni di strumenti, modalità e azioni finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni previste“.
Per finire, nei pubblici concorsi e nei lavori pubblicati dalle riviste mediche più prestigiose deve essere tassativamente indicato l’eventuale conflitto di interesse.
Tutto questo per dire rispettosamente all’On. Baroni che disposizioni sulla trasparenza sui “trasferimenti di valore” ce ne sono già tanti e il suo disegno di legge, encomiabile negli intenti, si aggiungerebbe ai precedenti. Il problema di tutto ciò è il controllo. In realtà non controlla nessuno.
In tutto questo poi dovrebbe menzionare anche la figura dell’ISF che per legge dovrebbe dipendere dal servizio scientifico, ma molto spesso è manovrato dal marketing e può venire licenziato se non produce fatturato, su base poi di dati neanche reali ma statistici. Comportamento poi giustificato da un contratto nazionale, contro legge, che pone l’ISF nell’area funzionale del marketing. E nessuno denuncia questa cosa?
Egr. Onorevole, prima di varare nuove leggi, si impegni anche a far sì che quelle esistenti vengano rispettate. e si faccia veramente una legge sulla trasparenza sull’attività delle lobby, vera, severa e controllata veramente. Chissà, sarà anche per questo che non ci sono controlli?
Pensi che abbiamo perfino avuto un Ministro della Salute la cui moglie era Direttore Generale di Farmindustria!
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