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Giuliano Isontina University Az. ISF regulation


ART. 7 MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA E DEGLI SPECIALIST

  1. L’attività di informazione scientifica all’interno delle strutture aziendali può svolgersi, nel rispetto delle regole definite dalla normativa vigente e dal presente regolamento, attraverso:

– visite individuali, previo appuntamento con il singolo professionista

– incontri collegiali organizzati dai Direttori di Dipartimento /Struttura o loro delegati.

  1. In nessun caso l’attività degli IS e degli specialist deve intralciare l’attività assistenziale. L’attività di informazione scientifica non è mai consentita all’interno delle aree assistenziali, o negli spazi ambulatoriali, durante l’orario di visita dei pazienti.
  2. Ogni Direttore di Struttura individua un locale idoneo per lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica, e – tenuto conto delle attività istituzionali da assicurare – definisce le giornate e le fasce orarie per l’accesso degli IS, tenendo conto di eventuali direttive impartite dalla Direzione Sanitaria, dandone comunicazione al DAT/DAO. Le giornate e gli orari per gli incontri sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web aziendale e presso gli accessi delle singole strutture.
  3. In the case of collective meetings, suitable premises can be identified and made available by the Management of the DAT/DAO, where not available within the structures concerned.
  4. Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ad ogni IS è consentito un numero massimo annuo di cinque visite individuali per professionista interessato. Lo stesso limite (cinque visite individuali per medico) si applica nel caso in cui un IS sia responsabile del servizio di informazione scientifica di più prodotti: eccezioni al numero di visite massimo annuo sono consentite per l’esigenza di veicolare nuove e rilevanti informazioni sull’uso appropriato dei medicinali (es. nuove indicazioni terapeutiche, avvertenze su eventi avversi, effetti collaterali, etc.).
  5. In the event that the scientific information concerns the presentation of a medical device or a health technology, the SC Engineering Clinic or other corporate technical structure is involved for the assessments of competence.
  6. Nel caso in cui le Aziende chiedano di poter organizzare incontri multidisciplinari, viene coinvolta la struttura di Farmacia, che può assicurare la partecipazione agli incontri di un farmacista.
  7. Gli IS e gli specialist non possono in alcun modo svolgere attività di tipo commerciale, e non possono chiedere informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici.
  8. Le visite degli IS e specialist sono tracciate in apposito registro, compilato e conservato presso ogni struttura interessata a cura del responsabile della stessa, o da altro soggetto dallo stesso individuato e incaricato in qualità di referente di struttura per l’informazione scientifica.
  9. Il Registro, predisposto su un format comune, riporta le seguenti informazioni:
  • cognome e nome dell’IS
  • Azienda produttrice
  • date and time of the visit
  • professionisti che beneficiano dell’attività informativa
  • denominazione del farmaco/dispositivo oggetto di informazione
  •  firma del professionista e dell’IS
  1. Lo svolgimento dell’attività degli IS negli studi medici convenzionati (MMG, PLS, Continuità Assistenziale) avviene in apposito orario, concordato con il medico, che tiene conto dei principi di cui al presente regolamento.

Estratto dal Regolamento. Per la consultazione integrale cliccare sui link sopra riportati

 

Redazione Fedaiisf

Promote the cohesion and union of all members to allow a univocal and homogeneous vision of the professional problems inherent in the activity of pharmaceutical sales reps.

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