AUDIZIONE DI FEDAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) sulla proposta di Legge n° 491 recante disposizioni in materia di trasparenza nei “rapporti tra imprese produttrici e organizzazioni sanitarie”
La Federazione trova questo disegno di legge encomiabile nel testo e auspicabile nella sua approvazione. Esistono già altri impianti legislativi in materia di trasparenza: D. Lgs. 219/2006, ART. 123 e 124 in materia di vantaggi, anche pecuniari, e congressi (sponsorizzazioni, invitati, compensi a relatori, ecc.); Linee Guida della Conferenza delle Regioni; Leggi Regionali e Direttive Europee. Esistono anche codici deontologici quali l’EFPIA e di Farmindustria i quali, però, sono interni alle succitate associazioni e hanno carattere volontario, ossia valgono per le aziende iscritte a queste associazioni e non sono obbligatorie.
Questo Decreto Legislativo amplierebbe e racchiuderebbe in un unico testo, a carattere di Legge di Stato, tutto quanto sopra esposto e avrebbe valore di obbligatorietà per tutte le imprese indipendentemente dalla loro appartenenza ad una qualsivoglia associazione.
L’unico punto debole rilevabile, ma che vale anche per alcune delle altre leggi nominate, è rappresentato dall’assenza di un reale controllo senza il quale tutto perderebbe senso.
Lo sanno bene gli Informatori Scientifici del Farmaco i quali, pur nella piena consapevolezza di svolgere un servizio di pubblica utilità (già la Legge 833/78 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale parlava di Servizi di Informazione Scientifica demandato alle USL e alle aziende farmaceutiche), si vedono trattare come degli agenti di vendita con assunzioni con contratti commerciali di vario genere. Infatti il succitato D. Lgs 219/2006, regola, tra le altre cose, anche la tipologia di comunicazione da portare sui farmaci distinguendo tra farmaci da prescrizione e farmaci da banco. Al Titolo VIII, ART. 114 comma 1 si legge: “è vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è stata rilasciata un’AIC; all’ART. 115 comma 2 si legge: “è vietata la pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica”.
L’informazione scientifica, quindi, è l’unica forma di “pubblicità” ammessa e può essere fornita “esclusivamente a quelli (gli operatori sanitari) autorizzati a prescriverli o a dispensarli “ (ART. 119 comma1). L’ART. 122, comma 1 stabilisce che “l’informazione sui medicinali può essere fornita al medico dagli informatori scientifici”. Al comma 2 si stabilisce che “ gli informatori scientifici devono essere in possesso di diploma di laurea in una delle seguenti discipline…”. Al comma 3 si afferma che “l’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno”. Al comma 6 si stabilisce che “gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci”.
Pertanto l’informatore scientifico è l’unico soggetto che può portare l’informazione sui medicinali ai medici, deve essere laureato in una disciplina scientifica di quelle elencate, deve essere alle dipendenze dell’impresa titolare dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del/dei farmaci “propagandati” ed è anche responsabile della raccolta delle segnalazioni di eventi avversi. Il ché vuol dire che anche per questo esercita un servizio di pubblica utilità.
All’ART. 126, inoltre, si sottolinea che “ogni impresa titolare di AIC di medicinali DEVE ESSERE DOTATA di un servizio scientifico incaricato dell’informazione sui medicinali che immette sul mercato”. In maniera molto chiara afferma, inoltre, che “Il servizio scientifico DEVE ESSERE INDIPENDENTE DAL SERVIZIO MARKETING dell’impresa farmaceutica e verifica che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto”.
Quindi, riassumendo, la legge 219/2006 afferma che l’informatore scientifico NON DEVE avere rapporti con la parte commerciale dell’azienda farmaceutica. Lo scopo del legislatore è evidente, ossia quello di evitare il conflitto di interesse che si verrebbe a creare e lo fa responsabilizzando l’informatore scientifico avendolo individuato come anello di congiunzione attraverso il quale le aziende manovrano per cercare di influenzare il mercato a loro favore. Infatti il soggetto debole che la legge vuole tutelare è il cittadino che deve ricorrere alle cure mediche. Dello stesso parere è l’AIFA (PROT AG/106373.P) che sostiene quanto segue: “ emerge l’importanza dell’attività dell’informatore scientifico che, al fine di porre l’attenzione sulla funzione sociale dei farmaci nella tutela della pubblica salute, DEVE CONSERVARE UN ALTO GRADO DI AUTONOMIA nell’espletamento del servizio informativo ai medici, nell’intento di NON ESSERE CONDIZIONATO DA INTERESSI COMMERCIALI MERAMENTE PRIVATI”. In pratica, se l’informatore scientifico è pagato o valutato in proporzione al numero di confezioni vendute, questo professionista viene umanamente spinto a tener conto solo della vendita con evidente danno al cittadino prima, al Servizio Sanitario poi.
Tutto quanto sopra esposto è quello che la legge stabilisce e la legge dovrebbe essere rispettata da tutti sempre, comunque e a prescindere da tutte le possibili considerazioni collaterali.
[Nella foto la Presidente della Commissione XII Marialucia Lorefice]Purtroppo, a causa del mancato controllo da parte del Ministero della salute e dell’AIFA (unici soggetti individuati dalla legge 219/2006 quali responsabili della verifica della corretta applicazione) le aziende farmaceutiche fanno quello che vogliono licenziando, in questi ultimi 10/12 anni, 15.000 informatori scientifici con contratto di dipendenza (secondo CCNL dei chimici) e riassumendone qualche migliaio con diverse e fantasiose forme contrattuali di tipo commerciale/provvigionale. Le stesse linee guida di Farmindustria relegano il servizio scientifico a mero consulente del servizio marketing alle dipendenze del quale vengono posti gli ISF per il tramite dei capi area. L’esatto opposto di quanto prescritto dalla normativa vigente. Tutto questo almeno fino a quando le stesse aziende non vengono chiamate in giudizio e condannate.
Infatti, a riprova che tale atteggiamento non è ritenuto legale vi è, tra le tante, la sentenza della Corte di Cassazione n° 19394/2014 la quale afferma che l’informatore scientifico, anche se qualificato nero su bianco con contratto di agenzia, va invece “ricondotto ai canoni del lavoro subordinato il rapporto di colui che svolga prevalentemente l’attività di informatore medico-scientifico piuttosto che quella di agente di commercio, in sostanza non può vendere farmaci” né direttamente, né indirettamente.
A tutto questo si aggiunga che in passato i sindacati, nell’intento di salvare posti di lavoro, hanno commesso il tragico errore di inserire, nel CCNL comparto dei chimici, la figura professionale dell’informatore scientifico nell’area funzionale del marketing, favorendo di fatto quello che oggi viene definito “dumping” verso il commerciale ossia la trasformazione di lavoratori con contratto subordinato in agenti a partita IVA, molto spesso non laureati.
Il problema di tutte queste regole è il controllo. In realtà nessuno controlla nessuno.
La posizione di FEDAIISF, in rappresentanza di tutta la categoria, è favorevole a tutto ciò che aumenta la trasparenza nel settore farmaceutico, compresa la trasparenza del ruolo dell’ISF che dovrebbe essere messo nella condizione di autogestirsi, meglio con un Albo, per meglio tutelare i cittadini e contrastare l’induzione coercitiva delle aziende a delinquere.
Il riconoscimento giuridico della professione, sempre osteggiato dalle imprese, permetterebbe di avere una struttura interna al settore farmaceutico in grado di sapere, in tempo reale, tutto ciò che accade e di informare con solerzia il Ministero della Salute e l’AIFA di quanto sta accadendo. Fornirebbe cioè un alleato forte agli apparati statali e attivo nella difesa del diritto alla cura del cittadino.
Il video dell’audizione. Presidente Fedaiisf dal minuto 50.00
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