March 8 last year we reported la vicenda in cui l’azienda Farmaceutici Damor, alcuni mesi orsono, senza permettere un’intermediazione di tipo sindacale, aveva avviato unilateralmente un’operazione di riorganizzazione e di riduzione del personale degli Informatori Scientifici. In sede di Tribunale, chiamato a giudicare la legittimità del licenziamento, il rappresentante sindacale, Pietro Gualandi, era stato sentito come testimone a difesa di un ISF.
“La Damor – si legge nel testo della sentenza del 12 giugno della Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Bologna – ha contestato al lavoratore, RSU, di aver tenuto una condotta infondatamente e immotivatamente contraria agli interessi dell’impresa, nonché lesiva della sua immagine reputazionale, anche dinanzi all’Autorità Giudiziaria”.
La contestazione all’ISF RSU, affermava Damor, riguardava anche “l’aver fatto diffondere a mezzo internet (in particolare su ben due distinti Web sites – uno è il sito Fedaiisf -), e per ciò con il canale dotato della massima e immediata capacità divulgativa verso il pubblico, notizie false e denigratorie a nostro carico, tali da rappresentare capziosamente la Società come operatore dedito a gravi condotte illegittime, anche nelle forme di veri e propri abusi, sia nei rapporti con il personale che nelle relazioni industriali”.
Il giudice osserva che “i comportamenti sopra trascritti culminati nella determinazione datoriale di estromettere l’unica R.S.U. degli I.S.F. a livello nazionale, Pietro Gualandi, ha una evidente, indiretta valenza punitiva del sindacato ricorrente. Viene dichiarata, pertanto, l’antisindacalità dei predetti comportamenti.
Per l’effetto, viene ordinato a Farmaceutici Damor s.p.a. la cessazione del comportamento illegittimo, consentendo al lavoratore di riprendere immediatamente lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di FARMACEUTICI DAMOR s.p.a.” e di pubblicare il dispositivo della sentenza su importanti quotidiani.
Damor ricorre in appello e anche in appello il Tribunale di Bologna con sentenza del 7 novembre, con nuova pronuncia, continua a confermare l’illegittimità del comportamento datoriale, entrando ancor più nel merito delle contestazioni disciplinari, escludendo che la Rsu, Dott. Pietro Gualandi, possa rispondere dei contenuti di un testo non firmato “la cui imputazione deve, secondo le regole della responsabilità delle pubblicazioni, effettuarsi sulle redazioni dei due siti”.
Ma aggiunge un aspetto molto importante ovvero che, se anche l’articolo fosse stato scritto direttamente dalla Rsu Dott. Pietro Gualandi, “considerandone il tenore, il contenuto e la forma” non potrebbe mai essere ritenuto un “illecito disciplinarmente rilevante, non rilevandosi alcun linguaggio offensivo, denigratorio o incongruo verso la parte datoriale” rientrando l’attività di cui è stato accusato il sindacalista nell’ambito delle opinioni personali, ed anzi “sicuramente nelle attività a titolo divulgativo proprie di un sindacalista nei confronti degli iscritti e dei dipendenti in generale”.
Il giudice trova conferma della pretestuosità del licenziamento anche nella precedente contestazione disciplinare, che non potrebbe in alcun caso rientrare nel concetto di falsa testimonianza.
Comunicato Filctem CGIL Bologna
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