Premettendo che i farmaci equivalenti puri non sono affatto uguali al medicinale “originator”, ma “essenzialmente simili!” , dato che il parametro utilizzato per l’immissione in commercio è la sua bioequivalenza, che può variare del più o meno 20% rispetto all’ “originator” e che gli eccipienti possono essere (e sono spesso) diversi, credo che gli ISF debbano al riguardo, rimanere neutrali rispetto al loro uso, considerando che, se si rispettano le norme, la loro efficacia o inefficacia sul singolo paziente può essere documentata solo dal medico e da nessun altro.
Il problema, per gli Informatori Scientifici, è invece da focalizzare in due semplici punti:
Primo: molte aziende di farmaci equivalenti, non hanno una rete di ISF, ma vendono direttamente al farmacista per mezzo di rappresentanti. La legge, invece, prevede l’obbligo (diritto-dovere) delle aziende di informare medici e farmacisti (non solo farmacisti) tramite professionisti qualificati e non rappresentante (Decreto legislativo n. 541/92 , decreto legislativo n. 538/92,l decreto legge n. 269/2003 e loro modifiche).
Secondo: la legge non consente al farmacista di cambiare una prescrizione medica se non a determinate condizioni. Queste condizioni sono sancite dal comma 3 dell’art. 1 del DL 20 giugno 1996, n. 323 (GU 20/6/1996, n. 143), convertito nella Legge 425/96, L’art. 6 del DPR 371/98 , GU 27/10/1998, n. 251,dall’’art. 6 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (GU 20/10/1999 n. 247) integrata da ll’art. 6 del DPR 371/98 (BIF Mag-Giu 2001 – N. 3, e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, ) circolare del Ministero dalla Sanità del 12
novembre 1998."
Ora, se le aziende di equivalenti non hanno bisogno in atto degli ISF, vuol dire che buona parte dei farmacisti “elude” in qualche modo la legge più spesso di quanto possa essere ritenuto accettabile.
L’Informatore Scientifico ha l’obbligo di chiarire al medico ed al farmacista come stanno le cose.Punto.
Il sottoscritto ha chiarito in due seminari tenuti all’Università di Palermo, facoltà di Farmacia, corso di laurea in ISF, il 10 e 11 dicembre scorso, che la salvaguardia della Professione è in gran parte legata al rispetto delle leggi che invece oggi sono disattese o, peggio, violate.
Basterebbe infatti che anche le aziende di farmaci equivalenti puri assumano Informatori in rispetto delle leggi e li inviino ad informare i medici sui loro prodotti, convincendoli a prescriverli in relazione alla qualità, efficacia, composizione eccipienti compresi, prezzo e tutto quanto è giusto che il medico sappia per curare al meglio il suo paziente (se ha il morbo celiaco e nell’ “originator” c’è glutine, mentre nell’equivalente non c’è, il medico prescriverà quest’ultimo. Ma se al contrario il glutine è nell’equivalente e nel brand invece no, allora deciderà certo diversamente.
Il farmacista dovrà avvisare il paziente che esiste un farmaco a più basso costo, solo quando questo caso si verifica. Non deve invece cambiare la prescrizione nel momento in cui il farmaco prescritto sia allineato al prezzo di riferimento. Questa circostanza, come sappiamo, si verifica sempre più spesso: ticlopidina, omeprazolo, lisinopril, amoxicillina…. ed altre diecine di brand, hanno ridotto il prezzo fino al pari dell’equivalente. Il farmacista non avrebbe né il motivo né il diritto di cambiarlo. Se lo fa è per mero interesse economico privato. Ed è punibile per legge. D’altra parte, si deve chiarire all’opinione pubblica che il farmaco “di marca” a brevetto scaduto, non
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