Facendo seguito alla comunicazione dello scrivente Ufficio, pubblicato sul portale AIFA in data 14 dicembre 2016, si informa che dal 6 marzo 2017 sarà disponibile il nuovo sistema che consentirà alle Aziende Farmaceutiche l’invio, ai sensi dell’art. 122, comma 1, del D. Lgs. 219/2006, degli elenchi degli Informatori Scientifici del farmaco tramite inserimento diretto sul nuovo Front End
La trasmissione dei suddetti elenchi relativi all’anno 2016 sarà prorogata fino al 5 maggio 2017.
E’ possibile accedere sul Front End per effettuare l’inserimento ed il successivo invio dei dati attraverso i Servizi Online sul Portale AIFA, nei Servizi Single Sign-on, Informazione Scientifica – Informatori Scientifici, previa autorizzazione attraverso il sistema AUA.
Si comunica, inoltre, che l’indirizzo di posta DATA_informatori@aifa.mailcert.it it will no longer be usable.
AIFA. Avviso alle Aziende Farmaceutiche – 28/02/2017
AIFA. Scientific Informers User Manual
AIFA – Scheda informatizzata Informatori Scientifici
Article 122 Legislative Decree 219/06
Requirements and activities of scientific representatives
Comma 1. L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all’AIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell’anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica.