– o abbasseranno i prezzi a livello di quello di riferimento per il rimborso (che sarà quello più basso all’interno del raggruppamento);
– lasciare lo stesso prezzo e rimborsare con il pay back la differenza tra il loro prezzo e il prezzo di rimborso;
– non abbassare il prezzo, rifiutare anche il pay back e scegliere di passare in fascia C.
Convocazioni ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015 (03/09/2015)
Ordini del giorno relativi alle convocazioni disposte ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.
Attached:
- Agenda – Convocazioni ai sensi dell’art. 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, introdotto dall’art. 9-ter, comma 11, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015
- Agenda – Convocazioni ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012, come modificato dall’art. 9-ter, comma 10, lettera b) del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015
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Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci). [L. 125/2015]
– 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:
- a) per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;
- b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell’offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che cio’ comporti modifica della durata del contratto stesso.
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