Abolizione del test di ammissione a medicina. Delega al Governo che ha 24 mesi per emanare i relativi decreti legislativi

Accesso libero per il primo semestre

L’Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 27/11/24 ha approvato il provvedimento di legge delega per riformare l’accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Il testo passa all’altro ramo del Parlamento.

Generalmente si fa ricorso a questo strumento per introdurre norme in settori dall’elevato contenuto tecnico, nell’attività di delegificazione, per attuare direttive europee o per introdurre riforme particolarmente vaste. Per permettere al governo di adottare i decreti legislativi, l’articolo 76 della costituzione prevede che le camere attribuiscano all’esecutivo il proprio potere di legiferare. Ciò avviene attraverso l’approvazione di una cosiddetta legge delega. Attraverso questa norma il parlamento stabilisce una cornice di principi e criteri ai quali l’esecutivo deve attenersi per disciplinare una determinata materia. Per l’approvazione di questa legge si utilizza la procedura ordinaria. La delega per l’esercizio della funzione legislativa non può avere una durata superiore ai due anni

Riportiamo i punti salienti della legge delega.


Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione si dà Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

Nell’esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. a- prevedere che l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;
  2. b- individuare criteri di sostenibilità per l’iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;
  3. c- individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica garantendo programmi uniformi e coordinati e l’armonizzazione dei piani di studio per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;
  4. d- prevedere che l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;
  5. e- garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l’iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;
  6. f- in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l’accreditamento a livello europeo e internazionale;
  7. g- individuare le modalità atte a consentire l’allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull’intero territorio nazionale;
  8. h- introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;
  9. i- garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
  10. l- operare un riordino dell’offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) garantendo un’offerta formativa aderente a standard di qualità elevati;
  11. m- prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un’attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  12. n- promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell’ambito dell’attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma;
  13. o- promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all’ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell’esame di Stato.

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1  entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

 

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