Il documento di “Domande e risposte”
Il documento propone una serie di “Domande e risposte” aggiornate con lo scopo di fornire indicazioni pratiche ai RLFV per facilitare l’inserimento in RNF delle informazioni riportate sulla scheda di sospetta adverse reaction (ADR) e l’espletamento delle attività di pharmacovigilance alla luce dei cambiamenti finora introdotti a seguito delle disposizioni relative al simplified electronic reporting delle sospette reazioni avverse.
Le aziende titolari di AIC non sono più tenute a inviare le segnalazioni di sospette ADRs ai Responsabili locali di pharmacovigilance(RLFV) delle strutture sanitarie di appartenenza dei segnalatori o direttamente alla Rete Nazionale di Pharmacovigilance (RNF), ma devono trasmetterle direttamente ad EudraVigilance che, attraverso la funzione di “re-routing” le inoltra alla RNF.
Rimane invariata la modalità di segnalazione delle sospette ADRs da parte dei pazienti e/o degli operatori sanitari che possono continuare a segnalare secondo le modalità previste dall’Art. 22 del DM 30 aprile 2015. Tutte le segnalazioni registrate nella RNF, da parte dei RLFV delle strutture pubbliche, sono successivamente trasmesse a Eudravigilance.
FAQ per la gestione delle segnalazioni nell’ambito della RNF (aggiornamento: aprile 2018)