I campioncini “ridotti” , una volta consegnati dagli informatori scientifici, entrano a far parte dei patrimonio dell’AsL e non avrebbero potuto essere ceduti ai pazienti, salvo che il medico avesse ritenuto di darli a persone bisognose, cosa che non avrebbero comunque potuto fare l’infermiere e altro personale ASL.
08.09.2015 – Centro Studi di Diritto Sanitario e Farmaceutico
E’ responsabile di peculato l’infermiera in servizio presso il distretto sanitario, che in possesso di specialità medicinali se ne appropriava per cederle al collega, istruttore di body building.
I farmaci erano campioncini di Nicetile, contenenti quale principio attivo l’acetil-carnitina, utilizzata quale sostanza anabolizzante.
Tali campioncini “ridotti” , una volta consegnati dagli informatori scientifici, entrano a far parte dei patrimonio dell’AsL e non avrebbero potuto essere ceduti ai pazienti, salvo che il medico avesse ritenuto di darli a persone bisognose, cosa che non avrebbero comunque potuto fare l’infermiere e altro personale ASL. ( avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net )
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 giugno – 1 settembre 2015, n. 35801
Ritenuto in fatto
1.La Corte d’appello di Sassari ha confermato la decisione di primo grado con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, M.A.M. fu dichiarata responsabile di peculato perché, quale infermiera in servizio presso il distretto sanitario ASL n.1 di Sassari, in possesso di specialità medicinali ( Nicetil fiale e compresse che, ancorché campioni gratuiti, avrebbero potuto essere consegnate solo ai medici), se ne appropriava per cederle al collega M.M..
A fronte dei motivi d’appello presentati dalla difesa e volti a contestare l’affermazione di responsabilità e a giustificare per ragioni diverse la disponibilità del medicinale e il suo modesto valore economico, la Corte d’appello ha condiviso le argomentate conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e ha ritenuto infondate le censure proposte dall’appellante.
Anzitutto, precisa il giudice d’appello, l’indagine si inseriva nell’ambito di una più vasta verifica diretta ad accertare ammanchi di farmaci anabolizzanti per un valore complessivo di 12.000 euro.
In particolare, sono stati acquisiti elementi dai quali è emerso che tali farmaci erano campioncini di Nicetile, contenenti quale principio attivo l’acetil-carnitina, utilizzata quale sostanza anabolizzante e, pertanto, si è accertato che tale sostanza era utilizzata da M. nella sua attività di istruttore di bodybuilding.
La responsabile del poliambulatorio ha riferito che tali campioncini gratuiti erano consegnati direttamente al medico, dopo aver compilato un registro di scarico, specificante il nome e la quantità dei campioni.
Tali campioncini, precisava ancora la responsabile del poliambulatorio, non avrebbero potuto essere ceduti ai pazienti, salvo che il medico avesse ritenuto di darli a persone bisognose, cosa che non avrebbero potuto fare l’infermiere e altro personale ASL.
THE farmaci erano custoditi in un armadietto che solitamente era aperto e le cui chiavi erano, comunque, custodite dall’infermiere.
M. M. riferiva di aver dato – due o tre volte, in assoluta buona fede – a M.M. tali campioni, pensando che non fosse necessaria alcuna prescrizione medica e che ciò era avvenuto nel periodo settembre\ottobre 2007. In realtà, all’esito di una perquisizione effettuata in casa della M. furono recuperate svariate confezioni di tale farmaco.
Si trattava di campioncini “ridotti” che, una volta consegnati dagli informatori scientifici, entravano a far parte dei patrimonio dell’AsL e con l’acquisizione di tali farmaci M. traeva un vantaggio economico anche per il mancato pagamento del tiket. Inoltre, a prova del vantaggio economico, il personale verificava che l’ammanco avrebbe avuto un valore di 12.000 euro.
La Corte d’appello ha confermato la responsabilità di M. M. e la condanna di dieci mesi e venti giorni di reclusione, con pena sospesa. E non menzione.
2. La difesa deduce:
– violazione dell’art. 314 c.p.
Ripercorre gli accertamenti effettuati e rileva che dalle modalità di custodia e per il valore di ogni campioncino, non avrebbe potuto ritenersi integrato il delitto di peculato, posto a tutela dell’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La fattispecie incriminatrice, come più volte affermato dalla giurisprudenza, è posta a tutela dei patrimonio della pubblica amministrazione. Il presupposto della fattispecie in parola è che oggetto del peculato avrebbero potuto essere di beni di non modesto valore economico.
Qualora l’esiguità dei valore patrimoniale funzionale della cosa sia tale che il funzionario non tragga alcun vantaggio rispetto a terzi o anche là dove per la PA non derivi alcuna compromissione, condotta punita dall’art. 314 c.p. non può che essere esclusa.
-Assoluta contraddittorietà della motivazione.
La sentenza d’appello è contraddittoria, poiché è stata fatta una attenta valutazione dei protagonisti per poi giungere all’affermazione della responsabilità della M..
Manca la motivazione là dove non si chiarisce in virtù di quale prova l’imputata dovesse essere condannata. Non rileva che i farmaci sottratti abbiano prodotto un vantaggio per M., là dove il soggetto agente del reato è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che non abbiano tratto alcun utile.
Sotto tale profilo, la motivazione e manifestamente illogica e parziale.
Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
Il giudice d’appello ha condiviso la ricostruzione effettuata nella sentenza di primo grado e con proprio ragionamento probatorio – coerente con le risultane delle attività investigative
– e ha escluso che le giustificazioni rese da M. potessero essere riscontrate da alcun elemento, non trattandosi di farmaci di modesto valore e tenuto conto anche del danno arrecato alla ASL dì Sassari, come emerso all’esito di verifiche delle quali si già detto in narrativa.
I fatti, come accertati dimostrano, nella logica e corretta ricostruzione di entrambi i giudici di merito, che M.A.M. ha sottratto i farmaci per cederli al collega M.M. che svolgeva attività di istruttore di bodybuilding, il quale tra l’altro traeva un vantaggio dal mancato pagamento dei tiket.
Le censure, pertanto, non sono altro che dirette a contestare valutazioni di merito correttamente espresse dai giudice d’appello e coerenti con le risultanze processuali esposte nella sentenza.
II ragionamento probatorio della Corte d’appello è articolato – come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa – con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dall’imputato e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell’art.616 c.p.p., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM extension
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
_________________________________________
Ed: Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 giugno – 1 settembre 2015, n. 35801
Article 125 Legislative Decree 219/06
Article 125.
Free samples
1. Free samples of a medicine for human use can only be given to doctors authorized to prescribe it and must be delivered only through scientific representatives. Physicians must ensure storage according to the instructions indicated on the package or on the package leaflet.
2. Samples cannot be delivered without a written request bearing the date, stamp and signature of the recipient.
3. Scientific reps may deliver two samples per visit to each healthcare professional for each dosage or pharmaceutical form of a medicinal product exclusively in the eighteen months following the date of first marketing of the product and within the maximum limit of eight samples per year for each dosage or form.
4. Without prejudice to the provisions of paragraph 2, scientific representatives may also deliver to the doctor no more than four samples per visit, within the maximum limit of ten samples per year, chosen from the company list of medicinal products on the market for more than eighteen months.
5. The quantitative limits of paragraphs 3 and 4 also apply to medicines that can be sold to the public in pharmacies and are not dispensed with costs borne by the National Health Service.
6. Each sample must be graphically identical to the smallest package on the market. Its content may be lower, in number of dosage units or in volume, than that of the package on the market, provided it is therapeutically suitable; the non-correspondence of the content and, possibly, of the primary packaging to the authorized package must be expressly referred to on the label.
7. The summary of the product characteristics must always be delivered together with the samples, except in the case provided for by paragraph 5 of article 122.
8. Except in the case of obvious technical difficulties, on the outer packaging, on the primary packaging and, where appropriate, on the self-adhesive stamp used for dispensing the medicinal product at the expense of the National Health Service, the indication "free sample - not to be sold" or other similar expression.
9. No sample of the medicines governed by the consolidated text referred to in the decree of the President of the Republic of 9 October 1990, n. 309.
10. Pharmaceutical companies are required to ensure that any storage conditions indicated on the external packaging or on the primary packaging of the medicinal product are respected until the sample is delivered to the doctor. In particular, companies will have to provide their scientific representatives with all the necessary information relating to the methods of correct conservation and distribution of medicines envisaged by current legislation, equipping them with the appropriate stowage tools for free samples for their transport. Scientific reps must be given free samples in quantities proportional to the number of visits scheduled for a given period, generally every fifteen days.
11. The delivery of samples to the hospital doctor is subject to the provisions of this article.
12. Pharmaceutical companies are required to withdraw from the scientific representatives any medical request referred to in paragraph 2 and to keep, for eighteen months, suitable documentation to prove that the delivery of samples took place in compliance with the provisions of this decree.
13. The Minister of Health, on the proposal of AIFA, taking into account the trend in the consumption of medicines, may, by decree, reduce the number of samples that can be delivered by scientific representatives pursuant to this article or provide for specific further limitations for certain categories of medicines.