Scade il prossimo 18 giugno il primo acconto dell’Imu (Imposta municipale unica) anticipata in via sperimentale per il triennio 2012-2014 con il d.l. 201/2011 convertito con l. 214/2011 così come modificato dal d.l. "semplificazioni" 16/2012 convertito con modificazioni dalla l. 44/2012. La nuova imposta sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Le aliquote principali previste sono quella base dello 0,76% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali) e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale dello 0,4% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali). Tante le somiglianze con l’Ici ma anche alcune differenze importanti. Torna l’imposta sull’abitazione principale seppur mitigata dalla detrazione prevista di 200 euro più 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (anche non fiscalmente a carico) che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore (vale a dire il titolare di diritto reale di piena proprietà, usufrutto, abitazione, superficie, uso o enfiteusi) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale And la residenza anagrafica in immobili diversi situati all’interno dello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ai comuni è stata inoltre preclusa la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni dall’imposta nel caso di immobili locati a canone concordato nonché nel caso di concessione ad uso gratuito dell’abitazione ad un familiare. Nessuno sconto inoltre per i fabbricati rurali a destinazione abitativa i quali sono trattati come immobili urbani. Stangata anche per i proprietari di immobili di interesse storico: adesso si paga sulla base imponibile ridotta del 50%. Alle predette novità occorre aggiungere l’innalzamento dei moltiplicatori per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta; aumento nell’odine del +60% per abitazioni, pertinenze, negozi e uffici. In caso di immobili iscritti nel bilancio dell’impresa, l’Imu è indeducibile ai sensi dell’art.14 comma 1 d.lgs. n. 23/2011. I recenti e continui assestamenti normativi dell’Imu hanno inoltre causato ritardi oltre che notevole confusione e difficoltà per contribuenti, Caf e professionisti impegnati nel calcolo dell’imposta. In sede di conversione del "decreto semplificazioni" è stato previsto il pagamento in due o, a scelta, tre rate per l’abitazione principale (18 giugno, eventualmente il 16 settembre, 16 dicembre) e in due rate per gl