Secondo una circolare del Ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre scorso, al di fuori delle farmacie è possibile vendere farmaci industriali senza obbligo di ricetta, come farmaci da banco o di automedicazione, ma anche prodotti veterinari, sempre senza obbligo di prescrizione. Sono invece esclusi le ‘preparazioni farmaceutiche’ e le ‘formule officinali’, anche se preparate in una farmacia aperta al pubblico e per composizione risultino vendibili senza ricetta medica. La circolare, poi, precisa che le ricette del SSN possono essere accettate solo nelle farmacie e che la presenza di un farmacista deve essere sempre garantita per tutto l’orario di apertura, anche se non è tenuto a consegnare personalmente i farmaci a tutti i clienti, che possono prelevare direttamente dagli scaffali i prodotti di automedicazione. Quanto all’insegna, la circolare stabilisce che può essere consentito l’uso della denominazione ‘parafarmacia’. Da Il Sole 24 Ore 10-10-06
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