Interrogazione a risposta scritta 4-08204
mercoledì 28 luglio 2010, seduta n.360
nel nostro ordinamento giuridico, il decreto legislativo n. 66 del 2003 demanda a i contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione dell’orario medio di lavoro, che, tuttavia, non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, in riferimento ad un periodo di lavoro non superiore a quattro mesi;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro Industria chimica e chimica farmaceutica, applicabile all’informatore scientifico del farmaco, all’articolo 8 (orario di lavoro) prevede tra l’altro che la durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non possa superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali su un periodo di 12 mesi;
prevede, altresì, che gli organici debbano essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze;
è convenuto, ancora, che è da considerarsi eccedente la prestazione fornita oltre l’orario di lavoro settimanale medio determinato in 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie;
l’orario di lavoro medio settimanale e di 37 ore e 45 minuti;
le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dal Contratto collettivo nazionale del lavoro, con una delle seguenti opzioni:
50 per cento di quote orarie retributive e 50 per cento di riposi compensativi;
100 per cento di riposi compensativi;
100 per cento di quote orarie retributive;
è previsto, ancora, che il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie debba avere carattere eccezionale e debba trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico;
è stabilito, tuttavia, che «In relazione a quanto previsto all’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai commessi viaggiatori o piazzisti, sono ricompresi nel trattamento di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario. Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo, n. 66 del 2003 per quanto riguarda la non applicazione delle disposizi