Dimissioni senza preavviso: quando si possono dare

Dimissioni senza preavviso: quando si possono dare e come effettuarle

Un lavoratore, in alcuni casi specifici, può effettuare dimissioni senza preavviso. Quando è possibile.

Leonardo.it – 20 agosto 2021

Le dimissioni senza preavviso, nel mondo del diritto del lavoro, sono l’atto di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro. Le dimissioni vengono consegnate dal dipendente senza dare il periodo di preavviso, tendenzialmente previsto all’interno del contratto collettivo del lavoro, al datore di lavoro.

In questo caso il preavviso è il lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione del dipendente della sua intenzione di terminare il rapporto lavorativo e l’ultimo giorno di lavoro.
La quantità di giorni di preavviso è determinabile in base al contratto collettivo del lavoro che inquadra la mansione.

Esistono determinati casi in cui il dipendente ha la possibilità di effettuare le dimissioni senza dare alcun tipo di preavviso all’azienda. In questo caso ci sono dei rischi di tipo economico.

Dimissioni senza preavviso, conseguenze per il lavoratore

Se il dipendente decide di presentare dimissioni senza concedere all’azienda il periodo di tempo deve prepararsi ad un eventuale ritorsione da parte del datore di lavoro. Per quest’ultimo, infatti, è legittimo trattenere soldi dalla busta paga. Quest’ultima è pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore senza dimissioni per quel lasso di tempo.

La trattenuta viene operata sul cedolino relativo all’ultimo mese di lavoro.
Lo stesso cedolino è quello utilizzato per liquidare ferie e permessi maturati ma non goduti (o le mensilità aggiuntive). La presenza o meno di trattenute nell’ultimo cedolino, di norma, viene comunicata al dipendente in forma scritta.

Perché ciò accade?
Se il dipendente non rispetta il preavviso l’azienda perde l’opportunità di trovare un sostituto o organizzare diversamente l’attività produttiva.

Esistono dei casi in cui il datore di lavoro può essere nelle condizioni di non aver bisogno di periodi di preavviso.
In queste situazioni il datore di lavoro può accettare le dimissioni senza poter ricorrere alle trattenute.

Quando si possono dare le dimissioni senza preavviso?

La legislazione italiana prevede una casistica in cui, al dipendente, è consentito dare le dimissioni senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato senza conseguenze economiche.

Questo accade quando si fanno dimissioni:

Le dimissioni per giusta causa sono le dimissioni fatte per reazione ad un grave comportamento del datore di lavoro. Questo comportamento non consente la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso.

Le dimissioni per giusta causa dei rapporti a tempo determinato funzionano in maniera similare alle dimissioni sopra spiegate.
Anche in questo caso per giusta causa si intende un comportamento che non consente la prosecuzione del rapporto.

Le altre tre tipologie di dimissioni permettono al lavoratore di non rispettare il preavviso durante i periodi in cui sono vietati i licenziamenti, durante il periodo di prova e in caso di incentivazione alle dimissioni.


Nota

Nel CCNL Chimico Farmaceutico i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di mancato rispetto dei giorni prestabiliti dal contratto il lavoratore o il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità per il periodo di mancato preavviso.

I tempi in caso di dimissioni o licenziamento per i vari livelli non sono cambiati con il rinnovo del contratto e sono i seguenti per le Categorie A e B (ove solitamente sono inquadrati gli ISF)

E’ bene sottolineare che i tempi di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore sono ridotti alla metà.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e comunque oggettivamente considerate particolarmente gravi e delittuose a termine di legge.

Il CCNL dei chimici

* Per favorire e fare fronte all’evoluzione del ruolo dell’ISF (figura professionale n. 64) anche al fine di sostenere l’occupabilità, gli Informatori Scientifici del Farmaco senza esperienza specifica nella mansione, assunti a tempo indeterminato nell’arco della vigenza contrattuale, saranno inquadrati nella posizione organizzativa C1 – C2 (ndr: operatori di vendita, piazzisti). La permanenza in C dei lavoratori assunti quali ISF senza esperienza specifica nella mansione, sarà di 36 mesi che decorrono dalla data dell’assunzione.

La legge:

D.Lgs. 219/06, art. 122 comma 6: Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui all’articolo 126, dal quale essi dipendono

D.Lgs. 219/06, art. 126, comma 3 b: [il Servizio Scientifico delle imprese] …verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto;

CCNL del 2018


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In caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso.

Il termine di preavviso del mandante è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi.

In caso di dimissioni dell’agente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa:

Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto di agenzia.
Se è l’azienda che vuole “licenziare”, gli A.E.C. (Accordi Economici Collettivi) prevedono di concedere all’agente un preavviso crescente in base agli anni di durata del contratto.

Oltre agli A.E.C. esiste una normativa del codice civile che regola questo importante aspetto del rapporto di agenzia, ovvero l’ art. 1750, comma II del Codice Civile. Questa norma concede ad entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dal contratto a tempo indeterminato, senza alcuna motivazione, dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Lo stesso articolo, al comma III, stabilisce i suddetti termini: 1 mese per il 1° anno; 2 mesi per il 2° anno; 3 mesi per il 3° anno; 4 mesi per il 4° anno; 5 mesi per il 5° anno ed, infine, 6 mesi per il 6° anno e per gli anni successivi.
Con questa normativa si vuole uniformare il diritto dell’agente a quello del mandante, rendendo uguale il tempo di preavviso per entrambe le parti. In ogni caso, se le parti si accordano per un termine più breve, la legge stabilisce che quello previsto a favore dell’azienda non può essere più breve di quello stabilito dal Codice Civile.

Il ricorso alla disciplina collettiva rimane possibile solo qualora questa preveda delle condizioni più favorevoli per l’agente. In caso contrario, dovrà ritenersi applicabile unicamente la disciplina dettata dal citato art. 1750 Cod. Civ. In proposito, è importante evidenziare i criteri di diritto fondamentale del nostro ordinamento; essi impongono che gli A.E.C. vadano ad integrare e applicare quanto disposto negli articoli di legge sulla base del principio di inderogabilità in peius. Al contrario, è invece possibile che il contratto individuale si discosti dal contratto collettivo derogandolo in melius.

 

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