In ambito europeo, i cosmetici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/ 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 che definisce il prodotto cosmetico come segue:
qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici che rispondano alle prescrizioni del Regolamento. Nonostante questo, però, è possibile che si verifichino degli effetti indesiderabili: gli effetti indesiderabili sono definiti come.
La sicurezza viene garantita attraverso attività a carico delle imprese prima di immettere in commercio i cosmetici e, durante la loro vita commerciale, dalle Autorità competenti con le attività di sorveglianza e di cosmetovigilanza che in seguito all’acquisizione delle segnalazioni di effetti indesiderabili procede alla raccolta e alla valutazione dei dati e alla diffusione dell’informazione in ambito europeo. Tutte le segnalazioni ricevute sono conservate nella banca dati di cosmetovigilanza e sono anche utilizzate per imporre limitazioni di uso ai cosmetici che provocano effetti negativi.
I cosmetici non sono farmaci né dispositivi medici
Nei cosmetici possono essere utilizzati solo gli ingredienti, sia naturali che di sintesi, sicuri per la salute umana nelle normali condizioni di utilizzo del prodotto. Numerose sono le sostanze vietate o ammesse con limitazioni che sono continuamente valutate dal Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, CSSC) che esprime pareri sui rischi (chimici, fisici, biologici, meccanici ed altro) per la salute e la sicurezza dei prodotti di consumo. Per quanto riguarda i coloranti, i conservanti e i filtri UV, possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze valutate sicure.
Il discorso cosmetici non si esaurisce nella Regolamentazione e coinvolge anche molti altri aspetti della vita sociale e scientifica. Si veda: RAPPORTI ISTISAN 19/24 – Cosmetici e salute
La dermocosmesi è una categoria specifica di prodotti per la cura della pelle che soddisfa i severi standard dell’industria farmaceutica. I prodotti vengono realizzati in collaborazione con specialisti nel campo della cura della pelle (dermatologi, pediatri, oftalmologi, farmacisti) e si basano su un’alta efficacia e sicurezza confermate da studi clinici. I prodotti dermocosmetici sono ipoallergenici, sono indicati anche per pelli sensibili e soddisfano standard di produzione severi, che sono differenti da quelli dei comuni trattamenti cosmetici.
La differenza tra la dermocosmetica e la cosmetica è che, finora, la cosmetica ha tentato di coprire o dissimulare le imperfezioni e i problemi della pelle. La dermocosmesi, invece, servendosi della Medicina Estetica e della Dermatologia, cerca di soddisfare, pur non essendo un farmaco, le necessità mediche della pelle e di applicare prodotti e trattamenti che migliorino la pelle come coadiuvante della terapia dermatologica.
Per l’Informazione Scientifica sui dermocosmetici non è richiesto un titolo di studio specifico, anche se è
Con il Decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44 – “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali”), il titolo di Tecnico cosmetologo è equiparato alla laure L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche) con la quale si potrà esercitare anche la professione di informatore scientifico del farmaco a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica (D.Lgs. 219/06, DM integrativo 2007).
È presente un’associazione professionale (AIICQ), senza scopi di lucro, che valorizza e promuove la figura professionale dell’Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ®), che, in possesso di competenze specifiche è in grado di informare, presentare, divulgare e consigliare con criteri scientifici e competenze commerciali, di comunicazione e marketing, i prodotti cosmetici, immessi sul mercato nei vari canali di vendita ed i target di riferimento.
Gli Informatori Cosmetici Qualificati sono in possesso di standard qualitativi e di qualificazione professionale stabiliti dall’Associazione per i servizi erogati nell’esercizio dell’attività professionale e, volontariamente, condividono lo scopo statutario e ne rispettano il Regolamento ed il Codice Etico. ICQ è iscritta nel registro delle professioni non ordinistiche del ministero delle imprese e del made in Italy (ex MiSE). Legge 4/2013 – sezione 2
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Informatore cosmetico qualificato. A Ferrara corso di formazione all’Università
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Nota: le notizie sopra riportate sono necessariamente insufficienti. Chi fosse interessato ad approfondire l’argomento potrà cliccare sui link correlati o direttamente all’AIICQ