Una sintesi accurata e commentata a cura della Fofi delle novità del decreto Balduzzi dopo le modifiche apportate dalla Camera che ieri ha licenziato in prima lettura il provvedimento. Approvati anche diversi ordini del giorno, accolti dal Governo.
19 OTT – Come è noto, nella seduta di ieri l’Assemblea della Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge 5440, di “Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, che è stato così inviato al Senato per la conclusione dell’iter di conversione parlamentare che dovrà avvenire entro il prossimo 12 novembre.
Di seguito una sintetica illustrazione dei contenuti del provvedimento coordinati con le modifiche approvate nel corso della prima lettura alla Camera.
Articolo 3 – Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie
Il comma 2 dell’articolo 3 ha stabilito che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2013 (termine prima non previsto ed introdotto in sede di conversione), su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia
e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contrib