A fine giugno l’Assemblea, dopo l’esame della Legge in Commissione Politiche Europee del
Farmaci veterinari, il Senato approva i principi delega
L’Assemblea del Senato ha approvato i principi delega per l’adeguamento al Reg. 2019/6 sui medicinali veterinari. Via libera al testo proposto dalla Commissione Politiche Europee. A Legge di delegazione emanata il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare i decreti nazionali.
Con 160 voti favorevoli è stato approvato l’articolo 17 della Legge di Delegazione europea relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.
L’articolo, votato da 198 senatori, delega al Governo l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2019/6, tramite l’adozione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti attuativi.
Il testo approvato è giunto ieri in Assemblea dopo l’esame della Legge in Commissione Politiche Europee del Senato. L’assemblea di palazzo madama ha respinto alcuni emendamenti proposti durante l’iter, come il 17.200; 17.201; 17.202; 17.203; altri sono stati ritirati: 17.204; 17.205.
Nel testo approvato ieri in assemblea figura l’autorizzazione alla cessione dei farmaci anche in confezioni multiple, la così detta attività di deblistering.
“Allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale il Governo autorizza il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, a consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali, medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme“. (Art. 17.g).
Carico e scarico dei farmaci –
Il Governo prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate o cedute nell’ambito dell’attività zooiatrica.
L’articolo prevede inoltre l’adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici instituiti con il Reg. UE 2019/6 e gestiti dall’EMA.
Pubblicità dei medicinali immunologici –
consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti. La norma prevista dall’art. 120 del regolamento (UE) 2019/6, è subordinata all’invito esplicito della stessa rivolto agli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.
Distributori di farmaci –
Stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all’ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tariffe –
E’ stata approvata inoltre una rimodulazione del sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6.
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