Ddl Lorenzin: le novità per biologi, chimici e farmacisti

Il tanto discusso Ddl Omnibus, disegno di legge del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha finalmente ricevuto l’ok del Senato, dove è stato approvato con una maggioranza piuttosto larga, 164 voti a favore, a fronte di 27 contrari e 17 astenuti. Ad attendere il decreto, vi è adesso un ultimo step, ossia l’esame della Camera.  Numerosi sono i punti toccati dal ddl Lorenzin, ed altrettanto numerose sono le professioni interessate, con l’introduzione di modifiche normative molto rilevanti, in particolare per biologi, chimici e farmacisti. Vediamole.

I biologi inclusi tra le professioni sanitarie

La figura del biologo acquisirà un maggior rilievo nel sistema sanitario. Infatti, biologi e psicologi entreranno a far parte delle professioni sanitarie. Sempre per i biologi, il decreto prevede una riorganizzazione su base territoriale del rispettivo Ordine.

Istituzione dell’Ordine dei chimici e dei fisici

I fisici, fino a questo momento privi di un Ordine professionale specifico, verranno integrati al Consiglio Nazionale dei chimici. Il nuovo Ordine si chiamerà Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, e sarà soggetto alle disposizioni vigenti per gli altri Ordini delle professioni sanitarie. Finché non sarà stilato un regolamento specifico, le sezioni A e B dell’attuale ordine ospiteranno, quindi, i settori “Chimica” e “Fisica”, mentre il ministro della Salute provvederà successivamente ad eseguire le misure necessarie per un articolazione territoriale del nuovo ordine e per l’elezione dei componenti di quello che sarà il Consiglio Direttivo.

Nuove norme per i farmacisti

Per quanto riguarda le farmacie, all’interno di esse tutti i professionisti sanitari saranno liberi di esercitare la professione, ad esclusione dei medici. Altro punto su cui si focalizza il decreto sono gli aspetti sanzionatori,  concentrandosi sulle pene per l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie e sui farmacisti colti a commerciare farmaci considerati dopanti in canali differenti dalla farmacia. La dispensazione dei suddetti farmaci in assenza di prescrizione medica e per finalità non conformi a quelle indicate dall’ AIC (l’autorizzazione all’immissione in commercio) comporterà pene che comprendono la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468. Inoltre, il  termine entro il quale gli eredi di farmacia sprovvisti di titoli universitari sono tenuti a cederla, sarà esteso dagli attuali 6 a 48 mesi. Infine, per quanto riguarda le farmacie societarie, la sostituzione temporanea del direttore, finora limitata agli altri soci della farmacia, sarà permessa a qualsiasi farmacista iscritto all’albo.

Daniele Di Stefano – 27 Mag 2016 – LiveUniCT

Notizie correlate: Testo approvato 1324 (Bozza provvisoria) ( PDF)

Capo II PROFESSIONI SANITARIE

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