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Danni da vaccino Covid: lo Stato risarcisce?

La casa farmaceutica è sempre responsabile per i danni derivanti da prodotto difettoso, anche se ha indicato nel bugiardino eventuali effetti indesiderati.

Esiste la possibilità di essere risarciti per i danni procurati dal vaccino Covid-19 e in cosa consiste lo scudo penale per i medici?

Circola la notizia secondo cui, in caso di danni da vaccino Covid, non ci sarebbe risarcimento. La notizia è falsa per tre ragioni.

La casa farmaceutica è responsabile

La casa farmaceutica è sempre responsabile per i danni derivanti da prodotto difettoso, anche se ha indicato nel bugiardino eventuali effetti indesiderati. 

Così ha stabilito la Cass. con la sent. n. 12225/2021 del 10.05.2021.

Si tratta chiaramente di una responsabilità civile che implica la possibilità di ottenere il risarcimento anche per i danni da vaccino Covid.

Secondo la Cassazione, la responsabilità del produttore si estende a tutti quegli effetti anomali gravi e meno legati al farmaco. Il prodotto è difettoso quando non è in grado di raggiungere «lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l’uso cui lo stesso è destinato».

Lo Stato è sempre responsabile 

Lo Stato è tenuto a risarcire i danni da vaccino in due casi:

  • vaccini obbligatori;
  • vaccini fortemente consigliati (come quello contro il Covid).

Così ha stabilito la Corte Cost. con la sent. n. 118/2020

Diritto alla salute indisponibile

Il diritto alla salute non può essere oggetto di rinuncia neanche dietro pagamento o con la firma di una liberatoria. Questo significa che nessuna accettazione da parte del paziente a un determinato trattamento potrà esonerare né lo Stato, né la casa farmaceutica dal risarcimento. 

La liberatoria, anzi il consenso informato

Quella che viene fatta firmare al momento del vaccino non è una liberatoria ma il consenso informato obbligatorio per legge: non si tratta di un esonero di responsabilità ma di un’informativa sul trattamento che vi stanno facendo.

Scudo penale

L’art. 3 del D.L. 44/2021 ha solo disposto uno scudo penale per il reato di omicidio doloso o colposo per chi inocula il vaccino. Questo non sposta i termini del risarcimento del danno che abbiamo appena visto.

Liberi di scegliere

Siete liberi di scegliere ciò che ritenete opportuno. Il vaccino Covid infatti non è obbligatorio. Ma scegliete sulla base delle informazioni corrette e non delle fake news. 

Notizie correlate: Cassazione. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12225 Anno 2021

Corte Cost. Sentenza n. 118/2020

DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 – Art. 3

Legge 25 febbraio 1992 , n. 210  Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.(Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 06 marzo 1992)

Vaccini, guida anti-bufale: non sono sperimentali, non provocano l’infezione, non modificano il Dna

 

Redazione Fedaisf

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