L’azienda Farmaceutici Damor alcuni mesi orsono, senza permettere un’intermediazione di tipo sindacale, ha avviato unilateralmente un’operazione di riorganizzazione e di riduzione del personale degli Informatori Scientifici.
I primi a farne le spese sono stati gli ISF della Calabria in quanto, nelle valutazioni aziendali, il numero degli Informatori di quella regione risultava eccedente di due persone (usiamo volutamente questo termine).
Il primo dei due è stato trasferito, come si dice dalla sera alla mattina, in una regione del nord ma la situazione si è risolta con un accordo che ha portato alle dimissioni del collega.
Il collega ha presentato ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro per ingiusta causa del licenziamento con motivazione “violazione del principio di tempestività della contestazione e del diritto di difesa, per l’infondatezza dei fatti contestati e, comunque, per sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicata”.
Nei giorni scorsi si è giunti a sentenza ed il giudice ha accolto il ricorso obbligando l’azienda al reintegro del dipendente.
La cronaca ci obbliga a riportare che il collega è stato reintegrato ma trasferito in un’alta regione del nord e sta presentando nuovamente ricorso.
Il giudice del lavoro ha affermato che per giurisprudenza l’onere della prova circa la sussistenza delle ragioni della giusta causa incombe sul datore di lavoro, il quale deve fornire tutti gli elementi che consentano di valutare la gravità delle inadempienze del lavoratore e deve anche dimostrare che le ragioni addotte siano effettive e non simulate o pretestuose.
In questo caso il giudice ha dato ragione al ricorrente in quanto il datore non ha fornito la prova della gravità e della fondatezza delle inadempienze.
Ed in particolare, pur avendo constatato la inadempienza del lavoratore dall’obbligo della consegna delle richieste mediche dei saggi, non ne ravvisa una gravità o una reiterazione che non possa essere punita con una sanzione conservativa.
In particolare nell’ordinanza (Proc. n. 1183/2021 R.G. Tribunale di Catanzaro)si afferma:
Acclarata l’inadempienza del lavoratore all’obbligo di consegna nei termini previsti, occorre verificare la legittimità della massima sanzione espulsiva irrogata dalla datrice di lavoro.
Ritiene questo giudice trattarsi di un mero ritardo nella consegna delle richieste dei medici all’azienda (n.d.r. e non della raccolta e conservazione degli stessi)
Resta in ogni caso irrinunciabile la possibilità di controllare che le ragioni addotte a sostegno del licenziamento siano effettive e non simulate e pretestuose (cfr. Cass. n. 17887/2007).
Accoglie il ricorso e, dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 09.02.2021, annulla il licenziamento medesimo e condanna il datore di lavoro all’immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro
Nota: I provvedimenti giurisdizionali, quindi i decreti che vengono emessi da Tribunali e corti, le ordinanze, e le sentenze, sono documenti pubblici. Questi, infatti, sono emessi in nome del popolo italiano, soprattutto per quanto concerne le sentenze, e in linea generale sono la massima espressione del potere giudiziario di uno Stato di diritto e democratico. In base a questo assunto, nell’ottica della trasparenza, proprio per consentire ai cittadini di controllare l’operato del sistema giudiziario, questo tipo di documentazione viene resa pubblica.