Il Ministro della salute Ferruccio Fazio
Il ministero della Salute ha emanato le regole 2010 a tutela del consumatore sulla diffusione via web, sms, mms e posta elettronica della pubblicità sanitaria. Lo rende noto un comunicato di Federfarma Veneto che passa in rassegna le tipologie di prodotto interessate: medicinali di automedicazione; dispositivi medici e medico diagnostici in vitro (p. es. misuratori di pressione, test di gravidanza, test per la glicemia); presidi medico chirurgici (p.es. disinfettanti, contraccettivi); medicinali veterinari. In sintesi le norme, tese, come precisa il comunicato, a facilitare il lavoro degli operatori e garantire la tutela del consumatore. Per quel che riguarda i medicinali di automedicazione, nelle pubblicità on line rivolte agli operatori sanitari deve essere accessibile esclusivamente a codesti soggetti tramite aree criptate e password, anche quando è diffusa via internet. La pubblicazione di pagine, banner e frame su internet, anche se preventivamente autorizzata per altri mezzi di diffusione (giornali, radio, televisione), deve recare una separazione netta fra messaggio pubblicitario – che richiede autorizzazione ministeriale ad hoc – e contenuto informativo. È ammessa la diffusione di messaggi via mms o e-mail, solo nel caso in cui l’azienda abbia ricevuto esplicita richiesta da parte dell’utente a ricevere informative promozionali e consenso al trattamento dei dati personali. Non è ammessa la diffusione di messaggi promozionali via sms poiché l’unico messaggio non consente il contenuto informativo minimo. Per i dispositivi medici e i presidi medico chirurgici, l’informazione rivolta agli operatori sanitari deve essere accessibile esclusivamente a codesti soggetti, tramite aree criptate e password, anche quando è diffusa via internet. La pubblicazione di pagine, banners e frames su internet, segue le regole dei medicinali di automedicazione; così come quella relativa ad mms o e-mail e a sms. Per i medicinali veterinari, infine, sono accettabili numeri verdi con messaggio preregistrato e automatizzato. È consentito il ricorso a numeri verdi non automatizzati solo per la segnalazione di reclami. (Come i precedenti, per quanto riguarda internet, sms, e-mail).
Farmacista33 – 29 luglio 2010 – Anno 6, Numero 140