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Questa figura professionale, pertanto, assume un ruolo attivo nell’ambito delle procedure aziendali volte a garantire il rispetto delle norme dettate in materia di farmacovigilanza, e rappresenta il tramite tra l’industria farmaceutica e i somministratori del farmaco stesso. Si tratta quindi di una professione di grande responsabilità, improntata sul rispetto di uncodice deontologico elaborato da Farmindustria a cui si aggiungono anche altri codici elaborati da AIISF e FEDERISF.
L’informatore medico-scientifico è un professionista itinerante, in quanto è responsabile per conto dell’azienda in cui lavora di una provincia o di una sua frazione. Nell’ambito della propria zona di competenza, visita 4-5 volte l’anno i medici elencati nel proprio file che operano presso studi privati o strutture pubbliche.
Per accedere a questa professione è necessaria una laurea in ambito scientifico: Medicina e Chirurgia, Chimica, Farmacia, Veterinaria, Tecnologie Farmaceutiche, Scienze Biologiche e Scienze Naturali, Biotecnologie. Per lavorare nel settore non è necessario sostenere un esame di stato o iscriversi all’albo, tuttavia è possibile e consigliato aderire alle associazioni nazionali degli informatori scientifici del farmaco. E’ fondamentale, invece, per un informatore scientifico essere sempre aggiornato frequentando corsi di formazione organizzati direttamente dalle industrie farmaceutiche.
In generale le case farmaceutiche assumono profili senza esperienza con un contratto a tempo indeterminato, secondo il CCNL dell’Industria Chimica. A volte gli informatori scientifici sono liberi professionisti, hanno dunque una Partita Iva, e ciò comporta una retribuzione formata da due voci, una fissa e una variabile misurata dalle performance di vendita.
Si tratta di una professione da sempre molto richiesta dal mercato del lavoro.
Posted by redazione maggio 18, 2015 – The Graduates Chronicle
N.d.R.: Nell’articolo sopra riportato si fa continuamente cenno anche all’attività commerciale dell’ISF, infatti questa è la realtà dei fatti.
Il decreto legislativo 219/06 [dal 119 in poi] regolamenta l’attività dell’informazione scientifica del farmaco e non fa cenno a nessuna attività commerciale dell’’ISF, anzi è vietata in modo esplicito.
Ovviamente è la solita buffonata dove apparentemente gli ISF dipendono da un servizio scientifico (art. 122.6), ma in realtà è il marketing a tirare le fila. Tanto nessuno controlla e, anche in caso di denuncia, risulta dai documenti aziendali la dipendenza (formale) dal servizio scientifico. Tanto è vero che l’ISF non può essere licenziato per scarse vendite, ma un motivo viene sempre trovato, in un modo o in un altro.
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