Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla
Legge 297 del 1982
Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.
RIFERIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI
La Legge 297/82 ha disciplinato in maniera innovativa le modalità ed i criteri di calcolo per la determinazione dell’indennità dovuta dal datore di lavoro
La Legge, peraltro, prevede esclusivamente l’obbligo, per le aziende, di registrazione contabile delle quote di tfr che maturano annualmente e di erogazione delle somme al termine del rapporto di lavoro.
Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all’entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all’ex dipendente più lo 0,50% corrisposto all’Inps)
Tale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Gli elementi che concorrono alla formazione del TFR sono numerosi e vanno dallo stipendio base alle indennità di funzione comprendendo, in via generale, tutti i compensi a carattere continuativo.
Il TFR è una indennità riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Il TFR è una indennità che sfugge alla tassazione ordinaria per rientrare in una procedura di tassazione separata, espressamente elaborata per tale tipo di indennità e per indennità equipollenti.
La Legge 297/82 prevede la possibilità, per il lavoratore, di ottenere anticipazioni (entro il limite del 70% del maturato, salvo pattuizioni di maggior favore). L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro a condizione che il dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile
FISCALITA’
Il D. Lgs. 47/2000 ha modificato, per gli Accantonamenti effettuati a partire dal 1° Gennaio 2001, la tassazione sul TFR; attualmente, la situazione è la seguente:
- quote + rendimenti ante 1.1.2001 tassaz. Sep.
- quote post 1.1.2001……………….tassaz. Sep.
- rendimenti post 1.1.2001..11% per periodo d’imposta
1) La base imponibile:
tfrc = (tfr1-309,87 x n1) + (tfr2 – riv01)
tfrc = tfr complessivo
tfr1 = tfr maturato al 31-12-2000
tfr2 = tfr maturato all’1.1.2001
n1 = numero di anni di accantonamento
riv01 = rendimento finanziario post 2001
2) L’aliquota da applicare:
- Si divide il tfrc per n1 e si moltiplica il risultato per 12 (mesi), ottenendo così il RAR (Reddito Annuale di Riferimento).
- Si calcola l’aliquota Irpef media sul RAR.
3) La riliquidazione
- L’imposta viene riliquidata dagli uffici finanziari in base all’aliquota media di tassazione relativa ai 5 anni precedenti a quello di maturazione del diritto alla percezione del TFR.
LA SOLUZIONE ASSICURATIVA
Anche il TFR, come il TFM [N.d.R.: trattamento fine mandato], può essere accantonato sotto diverse forme o, addirittura, non essere accantonato se non quale pura voce di bilancio
Una soluzione interessante è quella offerta dalla sottoscrizione di una polizza in quanto è l’unica soluzione che consente di avere un rendimento minimo garantito
Quali sono i vantaggi di una soluzione assicurativa ?
- le quote versate rimangono deducibili dal reddito d’impresa
- i premi versati rappresentano un credito immobilizzato da esporre nello stato patrimonial garantisce la necessaria liquidità per uscite improvvise
prevede un rendimento minimo garantito - scarica su un ente terzo l’onere della gestione
- fidelizza il dipendente verso l’azienda
Per una gestione ottimale delle problematiche relative al TFR, la soluzione assicurativa è opportuno che preveda un contratto in forma collettiva
Il 99% dei prodotti TFR esistenti sul mercato, sono venduti in forma collettiva.
ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Legge 23 agosto 2004, n. 243
“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”
“Conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare” - Sviluppo della Previdenza Complementare
- Maggiori agevolazioni fiscali ai FP sulla contribuzione: deducibilità fiscale (oggi: 12%, max 5.164 Eur)
sui FP: Imposta Sostitutiva (oggi: 11%)
- Maggiori agevolazioni fiscali ai FP sulla contribuzione: deducibilità fiscale (oggi: 12%, max 5.164 Eur)
- Uso totale del TFR (7.5 Miliardi Eur)
- Silenzio / assenso (legge delega 243/04)
- Parità dei FPc, FPa, Fip
- Decontribuzione della Componente pubblica a favore delle componente complementare
Il lavoratore potrà esprimersi in merito alla destinazione del suo TFR alla previdenza complementare e sullo strumento da utilizzare (fondo o FIP) entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega ovvero, per i lavoratori di nuova occupazione, entro 6 mesi dall’assunzione.
TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
GARANZIA
- Il lavoratore ha piena liberta’ nella scelta del fondo a cui destinare il contributo proprio e quello del datore di lavoro.
- Il lavoratore deve essere sempre informato sulle condizioni di accesso e sul regolamento dei fondi.
- Viene riconosciuta la libera portabilita’ dei contributi tra i fondi.
TUTELA DELLE PRESTAZIONI
le prestazioni erogate dai fondi avranno le garanzie della non cedibilita’, non sequestrabilita’ e non pignorabilita’
VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO
i maggiori oneri che derivano dallo sviluppo del pilastro previdenziale saranno compensati da equivalenti benefici economici (riduzione costo del lavoro, facilita’ di accesso al credito)
NUOVI INCENTIVI FISCALI
- ampliamento dei limiti di deducibilita’
- abbattimento delle ritenuta che grava sui rendimenti delle attivita’ poste dai fondi.
I VANTAGGI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
- a favore degli aderenti ai fondi negoziali, “e solo per essi”, il datore di lavoro e’ obbligato a versare al fondo pensione, somme di denaro in forma di contribuzione mensile.
- La riforma introduce la possibilita’ che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, diritto acquisito dalla contrattazione collettiva, tale contributo potrà affluire alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.
- I contributi versati, sono deducibili dal reddito IRPEF, consentendo un risparmio fiscale; che di fatto riduce il costo dei contributi stessi.
- Se al momento della prestazione, si richiede solo la rendita, ovvero una quota di capitale non superiore a 1/3 del montante, la tassazione e’ + favorevole.
- In alcune condizioni (es: licenziamento per riduzione di personale) anche il riscatto in forma di capitale del lavoratore viene fiscalmente agevolato
- La deduzione fiscale verra’ fatta direttamente in busta paga
- Garantirsi una pensione complementare
- Non si intacca necessariamente la quota del salario liquido percepito mensilmente
- È ridotto il rischio di insolvenza se viene consegnato il tfr a enti sottoposti a rigide regole di gestione e a una stretta vigilanza
- Libera scelta del fondo piu’ gradito al lavoratore
LE REGOLE DOPO LA RIFORMA TFR-PREVIDENZA COMPLEMENTARE
lavoratori gia’ iscritti alla previdenza complementare
- Chi versa la totalita’ del tfr, continuera’ a versare totalmente
- Chi versa parzialmente il tfr (potenzialmente lavoratore gia’ iscritto dopo il 28.04.93, ma che aveva inziato a lavorare prima di tale data) dovrebbe conferire per intero il tfr – ma non e’ detto, che in questo caso ,il decreto attuativo possa stabilire una diversa volonta’ del lavoratore.
lavoratori non iscritti alla previdenza complementare
- Possono comunicare di non aderire ad una previdenza complementare e decidere di mantere il tfr in azienda (tempo 6 mesi)
- Possono scegliere il fondo a cui destinare il tfr e l’eventuale contribuzione (tempo 6 mesi)
- Se non effettuano alcuna scelta, il tfr sara’ tacitamente conferito ad un fondo regionale oppure (in base ai contratti collettivi) in mancanza, di un fondo integrativo istituito presso un ente di previdenza obbligatoria.
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N.d.R.: Dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare in modo esplicito la propria volontà di conferire o meno il trattamento di fine rapporto maturando alla previdenza complementare. Nel predetto periodo semestrale, il dipendente potrà decidere se devolvere il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare oppure se mantenere lo stesso in azienda. L’applicazione di tale meccanismo richiede lo svolgimento da parte dell’azienda di un importante ruolo in materia di informazione preventiva verso i propri dipendenti. Il datore di lavoro dovrà provvedere a consegnare la modulistica (modelli TFR1 e TFR2) predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da utilizzare per l’esercizio della scelta.
In prossimità della scadenza del semestre, il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà in ordine al conferimento del proprio TFR maturando, idonea informativa in relazione alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando del dipendente sarà automaticamente destinato.
Vedi anche:
INPS. Trattamento di fine rapporto
INPS. TFR-Crediti Diversi-Previdenza Complementare
Scelta Tfr: Inps o Fondi pensione? [Il Sole24ORE]