CHE COS’E’ IL TFR?

Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla
Legge 297 del 1982
Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.
Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.

RIFERIMENTI GIURIDICO-NORMATIVI
La Legge 297/82 ha disciplinato in maniera innovativa le modalità ed i criteri di calcolo per la determinazione dell’indennità dovuta dal datore di lavoro
La Legge, peraltro, prevede esclusivamente l’obbligo, per le aziende, di registrazione contabile delle quote di tfr che maturano annualmente e di erogazione delle somme al termine del rapporto di lavoro.

Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all’entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all’ex dipendente più lo 0,50% corrisposto all’Inps)
Tale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Gli elementi che concorrono alla formazione del TFR sono numerosi e vanno dallo stipendio base alle indennità di funzione comprendendo, in via generale, tutti i compensi a carattere continuativo.
Il TFR è una indennità riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Il TFR è una indennità che sfugge alla tassazione ordinaria per rientrare in una procedura di tassazione separata, espressamente elaborata per tale tipo di indennità e per indennità equipollenti.

La Legge 297/82 prevede la possibilità, per il lavoratore, di ottenere anticipazioni (entro il limite del 70% del maturato, salvo pattuizioni di maggior favore). L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro a condizione che il dipendente abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

FISCALITA’
Il D. Lgs. 47/2000 ha modificato, per gli Accantonamenti effettuati a partire dal 1° Gennaio 2001, la tassazione sul TFR; attualmente, la situazione è la seguente:

Come si calcola la tassazione separata
1) La base imponibile:

tfrc = (tfr1-309,87 x n1) + (tfr2 – riv01)
tfrc = tfr complessivo
tfr1 = tfr maturato al 31-12-2000
tfr2 = tfr maturato all’1.1.2001
n1 = numero di anni di accantonamento
riv01 = rendimento finanziario post 2001

2) L’aliquota da applicare:

3) La riliquidazione

LA SOLUZIONE ASSICURATIVA
Anche il TFR, come il TFM [N.d.R.: trattamento fine mandato], può essere accantonato sotto diverse forme o, addirittura, non essere accantonato se non quale pura voce di bilancio
Una soluzione interessante è quella offerta dalla sottoscrizione di una polizza in quanto è l’unica soluzione che consente di avere un rendimento minimo garantito

Quali sono i vantaggi di una soluzione assicurativa ?

  1. le quote versate rimangono deducibili dal reddito d’impresa
  2. i premi versati rappresentano un credito immobilizzato da esporre nello stato patrimonial garantisce la necessaria liquidità per uscite improvvise
    prevede un rendimento minimo garantito
  3. scarica su un ente terzo l’onere della gestione
  4. fidelizza il dipendente verso l’azienda

Per una gestione ottimale delle problematiche relative al TFR, la soluzione assicurativa è opportuno che preveda un contratto in forma collettiva
Il 99% dei prodotti TFR esistenti sul mercato, sono venduti in forma collettiva.

ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il lavoratore potrà esprimersi in merito alla destinazione del suo TFR alla previdenza complementare e sullo strumento da utilizzare (fondo o FIP) entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega ovvero, per i lavoratori di nuova occupazione, entro 6 mesi dall’assunzione.

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

GARANZIA

TUTELA DELLE PRESTAZIONI
le prestazioni erogate dai fondi avranno le garanzie della non cedibilita’, non sequestrabilita’ e non pignorabilita’
VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO
i maggiori oneri che derivano dallo sviluppo del pilastro previdenziale saranno compensati da equivalenti benefici economici (riduzione costo del lavoro, facilita’ di accesso al credito)
NUOVI INCENTIVI FISCALI

I VANTAGGI DEL LAVORATORE DIPENDENTE

LE REGOLE DOPO LA RIFORMA TFR-PREVIDENZA COMPLEMENTARE

lavoratori gia’ iscritti alla previdenza complementare

lavoratori non iscritti alla previdenza complementare

2005 tfr.it

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N.d.R.: Dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare in modo esplicito la propria volontà di conferire o meno il trattamento di fine rapporto maturando alla previdenza complementare. Nel predetto periodo semestrale, il dipendente potrà decidere se devolvere il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare oppure se mantenere lo stesso in azienda. L’applicazione di tale meccanismo richiede lo svolgimento da parte dell’azienda di un importante ruolo in materia di informazione preventiva verso i propri dipendenti. Il datore di lavoro dovrà provvedere a consegnare la modulistica (modelli TFR1 e TFR2) predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da utilizzare per l’esercizio della scelta.

In prossimità della scadenza del semestre, il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà in ordine al conferimento del proprio TFR maturando, idonea informativa in relazione alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando del dipendente sarà automaticamente destinato.

Vedi anche:

Il Sole24ORE Plus

INPS. Trattamento di fine rapporto

INPS. TFR-Crediti Diversi-Previdenza Complementare

Scelta Tfr: Inps o Fondi pensione? [Il Sole24ORE]

Da destra verso destra, Renzi e il modello Reagan

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