Come affronta l’emergenza sanitaria l’industria farmaceutica?
Farmindustria ha attivato piani di continuità ed emergenza, organizzando dei piccoli team operativi, sia nel campo della produzione che della ricerca con il minimo numero possibile di componenti, che possano ruotare in modo da non venire mai in contatto l’uno con l’altro. E anche in caso di problemi, sarebbero poche unità di dipendenti a venire meno.
A fronte delle restrizioni, dei divieti e dell’allarme dovuti al Covid-19, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, spiega che l’industria farmaceutica non può permettersi delle discontinuità: “svolgiamo un ruolo sociale, produciamo farmaci e ci assumiamo la responsabilità di garantire che continueremo a farlo, sia per i malati di Covid-19 che per gli altri. Ovviamente proseguono, anche se con qualche innegabile difficoltà, gli studi di sperimentazione dei nuovi medicinali e le attività di informazione scientifica che ci consentono di avere un interscambio con i medici sui nostri prodotti. Sono stati attivati piani di emergenza e di continuità in ognuna di queste aree”. E’ quanto emerge da una nota stampa dell’Adnkronos Salute.
“Il decreto del governo – ricorda – stabilisce che l’industria debba garantire servizi essenziali ed è quello che stiamo facendo: abbiamo assunto forte la responsabilità di non far venire meno prodotti che siusano per tutte le malattie. Anche la ricerca non si può fermare, sul Covid-19 come in altri settori. Gli studi clinici non li possiamo di certo stoppare, perché i pazienti stanno assumendo i farmaci oggetto di studio e non voglio immaginare cosa accadrebbe se non arrivasse loro la quantità adeguata di prodotto.
Anche le attività di informazione scientifica, che servono a portare ai medici tutti i datinecessari all’impiego dei nostri farmaci, in un flusso di scambio di informazioni che ci ritorna dall’esperienza degli stessi medici e che trasmettiamo poi a chi fa ricerca, sono molto importanti. Ferme restando queste responsabilità, le industrie devono agire rispettando le delibere di questi giorni, sia quelle locali, che quelle ospedaliere, sia quelle regionali, che quelle centrali, tutelando anche i nostri dipendenti”.
Chiaramente, in tutti gli uffici “è stato attivato lo smart working e abbiamo potenziato il sistema per avere una connessione da remoto con gli operatori sanitari, che ci devono poter consultare in qualsiasi momento”.
“Grazie a questo impegno – sottolinea il presidente di Farmindustria – al momento non ci sono problemi di approvvigionamento di farmaci, ma per far sì che non si verifichino fra qualche tempo dobbiamo continuare a vigilare e a mettere in atto piani per aumentare le scorte e garantire anche una distribuzione oculata, per evitare accaparramenti. Anche gli studi clinici vanno avanti, pur con difficoltà. Noi andremo avanti finché possibile, in caso contrario sarebbe una grandissima perdita di dati validati e ci sarebbero dei ritardi per l’arrivo delle nuove terapie in Italia. Siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni con il massimo impegno e il minimo disturbo possibili”.
La Legge per Tutti – 9 marzo 2020
Nota: La direttiva inviata dal Viminale ai prefetti: dispone che: “La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo appunto per la salute pubblica)”.
Uno dei principali obblighi messi a carico dell’azienda dalla legge [Art. 2087 cod. civ.] è, infatti, l’obbligo di sicurezza.
Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La violazione di singoli obblighi previsti dal testo unico espone l’azienda al rischio di sanzioni. Inoltre, se si verifica un infortunio o una malattia professionale e si dimostra che l’azienda non è in regola con la sicurezza, il datore di lavoro rischia:
- una condanna penale per omicidio colposo o per lesioni, a seconda che l’infortunio o la malattia professionali siano mortali o meno;
- una condanna per risarcimento del danno al dipendente, che sarà pari alla differenza tra il danno complessivamente subito e la quota già indennizzata dall’Inail.
Inoltre il diritto alla salute è un diritto soggettivo assoluto. A presidio del rispetto di tale obbligo vi sono anche norme penali, contenute nel codice penale (artt. 437, 451 c.p.) ed in numerose leggi speciali.