Il sito del Governo Italiano ha finalmente pubblicato il testo definitivo del Decreto Legislativ0 contenente anche le nuove disposizioni sul controllo a distanza, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre u.s..
Accolte le osservazioni della Commissione Lavoro della Camera in cui viene fatta una distinzione tra strumenti. Da una parte quelli che, telecamere in primis, vigilano su infrastrutture e macchinari. Dall’altra quelli che vengono dati ai dipendenti come strumenti di lavoro (pc, tablet, cellulare). Sui primi vengono mantenuti i limiti oggi in vigore, quelli dello Statuto dei lavoratori. Le telecamere vengono installate per finalità che nulla hanno a che fare con il controllo dei dipendenti a differenza del pc. I controlli sul dipendente tramite presidi informatici (pc, tablet, cellulari, gps) invece non sono sottoposti ai vecchi limiti.
Riportiamo integralmente l’articolo in oggetto.
DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
ART. 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
- L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
“ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
“ART. 171. Altre fattispecie.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”.
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