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Consiglio di Stato. Visite mediche in farmacia solo per prevenzione sanitaria e malattie a forte impatto sociale

Si può fare una visita medica in farmacia?

Legittima la visita medica fatta in farmacia nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di campagne contro le principali malattie.

la Legge per Tutti – Pubblicato il 23 luglio 2017

Immagine correlataVia libera alla possibilità di eseguire visite mediche in farmacia. A confermare la legittimità dei consulti specialistici anche fuori dal tradizionale studio medico è il Consiglio di Stato con una recente sentenza [1]. È vero che la legge [2] impone il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie; ciò tuttavia non impedisce – dicono i giudici amministrativi – di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie, anche mediante visite mediche. La condizione affinché la visita medica in farmacia sia lecita, tuttavia, resta però sempre quella di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di malattie a forte impatto sociale. Via libera dunque alla visita specialistica del dermatologo, dell’odontoiatra o del diabetologo presso una farmacia. Non importa che, nello stesso luogo, si eserciti un’attività di vendita e una medica.

Visite mediche in farmacia

La legge [2] consente, tra i nuovi servizi, «la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano». Di conseguenza – ha affermato il Consiglio di Stato – non incorre nella violazione di detta normativa collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale.

Via libera a dermatologi o odontoiatri nelle farmacie

Il caso deciso dalla sentenza in commento riguarda un dermatologo e un odontoiatra: si tratta di due figure – si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato – del tutto estranee all’organizzazione e alla gestione della farmacia, che solo ed esclusivamente nell’ambito e per le finalità di tali giornate di prevenzione effettuerebbero visite a pagamento, senza che i farmacisti partecipino in alcun modo agli utili che i due professionisti ne ricaverebbero. Tuttavia non è da escludere che – sussistendo le predette finalità di prevenzione – il ragionamento possa essere esteso anche ad altre figure di medici.

Attività medica nella struttura di vendita

Ricordiamo comunque che la legge [4] dispone che: «Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse» quale siano le modalità di esercizio dell’attività che è possibile svolgere “in farmacia” e non pertanto in locali annessi.

1] Cons. St. sent. n. 3357/17 del 7.07.2017.

[2] Art. 102, r.d. n. 1265/1934.

[3] Art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 153/2009 in attuazione dell’art. 11 d.lgs. n 69/2009.

[4] Art. 45 del r.d. n. 1706/1938.

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Redazione Fedaisf

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