La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della casa farmaceutica Roche, annullando le raccomandazioni della Regione Veneto con le quali è stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’utilizzo di alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’Aifa – Agenzia italiana del farmaco, per la cura della carcinoma ovarico e di quello mammario, e rientranti tra i livelli essenziali di assistenza (c.d. Lea).
Le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza
Nella sentenza n. 4546 del 29 settembre 2017 Palazzo Spada ha ribadito il principio per cui le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assistenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici. Questi livelli essenziali, infatti, devono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).
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