Articolo 31 – La Sezione – Regolamento interno AIISF
1. La Sezione per essere costituita deve avere almeno 25 iscritti e può essere zonale provinciale o interprovinciale.
Etc…
2. Per Sezione provinciale si intende quella che territorialmente comprende una intera provincia; per provincia si intende la circoscrizione amministrativa provinciale dello Stato.
3. La Sezione provinciale assume la denominazione della provincia di pertinenza.
4. Per Sezione interprovinciale si intende quella che territorialmente comprende più province limitrofe.
Etc…
8. Dove ancora non esista una Sezione costituita, gli Informatori scientifici del farmaco interessati possono iscriversi direttamente all’Associazione, presso gli uffici della Segreteria nazionale, chiedendo ad essa il modulo G per la domanda di iscrizione.
9. Dove ancora non esista una Sezione costituita, quando il numero degli iscritti direttamente presso la Segreteria nazionale, residenti in quella provincia, raggiunga il numero di almeno 25, è possibile istituire una nuova Sezione provinciale; ove non venga istituita, l’Esecutivo nazionale delibera la costituzione di una Sezione interprovinciale con una Sezione limitrofa già esistente.
Etc…
11. La Sezione regolarmente costituita nell’anno precedente e che durante quello in corso non abbia versato almeno 25 quote, regolarmente registrate dalla Segreteria nazionale prima della data fissata per il Consiglio nazionale, non avrà rappresentatività a questo.
Articoli 34 e 35 – Il Presidente ed il Direttivo Sezionale – Statuto AIISF
Capo VII – IL PRESIDENTE
Articolo 34 – Il Presidente del Direttivo sezionale
1. Il Presidente sezionale è eletto ogni tre anni dall’Assemblea sezionale.
2. Rappresenta l’Associazione nel territorio di comp