Comparaggio

Il diritto (dovere) di cronaca non soffre limitazioni giuridiche (di rilievo civilistico e penale) quando la notizia diffusa:
a) è vera;
b) è di interesse pubblico;
c) viene comunicata mediante una corretta veste formale (sia per il linguaggio adoperato sia, con riferimento alla stampa, per le modalità di composizione grafica).
Se vero è che la parola “comparaggio” ha una valenza negativa, è anche vero che è molto difficile, se non impossibile descrivere un fenomeno sociale negativo utilizzando solo termini dalla valenza positiva. Del resto la parola “comparaggio” non racchiude alcun connotato di volgarità e solo indirettamente rimanda ad un fatto costituente reato – artt. 170 e segg. T.U. leggi sanitarie, i quali, però, non utilizzano il vocabolo “comparaggio” ( avv.ennio grassini – www.dirittosanitario.net)
 
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