Il contratto di espansione viene firmato da azienda e sindacati a fronte di un piano di reindustrializzazione o riorganizzazione finalizzato allo sviluppo tecnologico e all’aggiornamento delle competenze, e consente di attivare strumenti come la cassa integrazione o anche il prepensionamento. Per chiedere l’uscita anticipata, pertanto, deve esserci un contratto di espansione già siglato fra azienda e sindacati. Quindi:
- se nell’azienda non è stato attivato un contratto di espansione non si può utilizzare questo strumento di prepensionamento;
- se invece vi è un contratto di espansione in essere (la Manovra 2022 li ha prorogati fino al 2023), è possibile aspirare alla pensione ma soltanto se al lavoratore mancano meno di 60 mesi (cinque anni) dal raggiungimento di un requisito pensionistico pieno (di vecchiaia o anticipato).
In questo secondo caso, per procedere con l’uscita anticipata è necessario un accordo scritto, che sostanzialmente è una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il datore paga un’indennità mensile pari alla pensione che il dipendente ha maturato fino a quel momento, eventualmente comprensiva dei contributi necessari a raggiungere il diritto alla pensione anticipata.
Di fatto, l’indennità viene pagata dall’INPS ma è finanziata dall’impresa. Sono previste procedure specifiche (es.: l’impresa deve firmare una fideiussione) che pertanto rendono questo strumento soltanto qualora l’azienda abbia intrapreso questa strada e nel caso, nell’ambito del piano di riorganizzazione, abbiamo previsto anche forme di prepensionamento per i dipendenti con i requisiti necessari.
Non si tratta quindi di una strada percorribile in autonomia da parte del lavoratore, né l’azienda è obbligata a concedere tale agevolazione. Trova indicazioni operative utili nella circolare INPS 28/2022.
Notizie correlate: Una breve guida alle principali caratteristiche del contratto di espansione dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2022.
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro n. 16/2019; Circolare Inps 48/2021; Messaggio Inps 2419/2021; Messaggio Inps 3252/2021; Circolare Ministero del Lavoro 1/2022