Come accedere alla professione di ISF
[Art. 122 del D.Lgs. 219/06] “Per accedere alla professione, il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario (o laurea) in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1994, o della corrispondente laurea di cui ai citati decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270. Il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati. Le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici (D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219).”
Gli ISF non laureati usufruiscono di una sanatoria per le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del decreto 219/06, cioè il 6 luglio 2006. (si veda “Quale sanatoria per ISF non laureati?)
Prima di iniziare la sua attività, l’informatore scientifico dovrà inoltre frequentare un lungo ed approfondito corso di formazione aziendale, che gli permetterà di conoscere tutte le caratteristiche delle specialità medicinali prodotte dall’azienda per la quale andrà ad operare.
L’ISF parteciperà anche a continui corsi di aggiornamento aziendali ed, in alcuni casi, associativi (FEDAIISF), che garantiranno in ogni momento la sua elevata professionalità.
MIUR – Equiparazione lauree vecchio ordinamento a lauree nuovo ordinamento Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Equiparazione_lauree triennali DM_509_DM_270
DECRETO 1 settembre 2009 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Riconoscimento dell’idoneità di altre lauree ai fini dello svolgimento dell’attività di informatore scientifico farmaceutico. (09A11478) (GU Serie Generale n.229 del 2-10-2009)
1) Classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche;
2) Classe LM-54 – Classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche;
a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea
Nota: Equipollenza titolo di laurea in Chimica vecchio ordinamento con titolo di laurea in chimica con indirizzo organico. INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20707 presentata il 12/11/1998 da Giuliano Pasquale Legislatura: 13
Con il Decreto 3 Agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2007, vengono ammesse per svolgere l’attività di ISF anche la laurea in scienze naturali LM-60 e tutti i corsi di laurea specialistica o di laurea magistrale appartenenti alla classe 9/S e LM-9 – Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e classe 68/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura. Vengono inoltre ammesse le lauree classe 1 – Classe delle lauree in biotecnologie, ora Classe L-02 – e classe 24 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche (ora Classe L-29) a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
Decreto ministeriale 11 novembre 2011 Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44 “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali”: Tecnico cosmetologo equiparato a L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
Se si possiede una delle lauree sopra descritti o laurea equiparabile si può svolgere l’attività di Informatore.
→ AIFA. Manuale Azienda per ISF←
EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM 270
INDICE DELLE CLASSI DELLE LAUREE DI 1° LIVELLO (L) – Lauree triennali
Informazione Scientifica sul Farmaco appartiene alla Classe di Laurea L-29 “Scienze e tecnologie farmaceutiche”. Equiparazioni tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree delle classi DM 270/04 Informazione scientifica sul farmaco (DIPLOMI UNIVERSITARI L. 341/90) equiparata a 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche (LAUREE DELLA CLASSE DM 509/99) e L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche (LAUREE DELLA CLASSE DM 270/04). (Tabella 2 del MIUR)
EQUIPOLLENZA e EQUIPARAZIONE
Equipollenza è tra titoli accademici diversi considerati analoghi ai fini di concorsi pubblici. Equiparazioni si dice dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento, “equiparati” alle nuove classi delle lauree specialistiche e magistrali.
I termini “equipollenza” ed “equiparazione” indicano la presenza di un’equivalenza tra titoli di studio che ha un’efficacia giuridica. Dire che due titoli di studio sono equipollenti o equiparabili implica stabilire che i titoli di studio: a) certificano l’acquisizione di competenze equivalenti; b) permettono l’ammissione a concorsi pubblici; c) sono validi ai fini dell’ammissione a esami di Stato e all’accesso a ordini professionali; d) permettono la continuazione del percorso degli studi a un livello superiore. Con appositi decreti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha stabilito le equipollenze e le equiparazioni tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento.
- l’equipollenza non è reciproca, ma “a senso unico”, vale a dire che, se un titolo X e equipollente al titolo Y, il titolo Y non e automaticamente equipollente a X.
- le equipollenze valgono ed operano esclusivamente per le lauree espressamente citate nei relativi decreti di equipollenza e quindi non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree ( es. se un titolo x e equipollente a un titolo y e il titolo y e equipollente al titolo z, il titolo x non e equipollente al titolo z).
Equiparazioni tra titoli di diverso ordinamento per l’accesso ai pubblici concorsi
Le Equiparazioni per l’accesso ai pubblici concorsi, tra Lauree Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali sono stabilite da una serie di provvedimenti ed in particolare dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. L’Equiparazione tra le lauree di diverso ordinamento deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, laddove una laurea del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sara compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme al certificato di laurea.
N.B.: Il D.Lgs. 219 del 2006 fa riferimento ai titoli di laurea per ISF presenti in quell’anno. L’ordinamento accademico del 2007 e del 2009 contemplano però nuovi corsi di laurea che nel 2006 non esistevano o corsi di laurea che derivano da quelli.
Con il Decreto 3 Agosto 2007 e con il DECRETO 1 settembre 2009 si sono parzialmente adeguati i titoli allora presenti alla realtà del nuovo ordinamento.
I decreti di equipollenze e di equiparazione sono riferiti ai concorsi pubblici, ma proprio perché pubblici danno valore legale alle equiparazione o equipollenza fra lauree. Aifa però non riconosce la validità e l’applicabilità delle equipollenze al caso degli ISF. Per approfondire si veda: Valore legale delle equipollenze e equiparazione dei titoli di studio per l’attività dell’ISF
Non è ammissibile ritenere sussistente l’equipollenza tra titoli sulla base di una sorta di “proprietà transitiva” o di equipollenza derivata senza che il suddetto interscambio tra l’una e l’altra specializzazione comporti una “vanificazione” della stessa normativa in tema di equipollenza ed affinità Considerato il carattere eccezionale delle norme che stabiliscono l’equipollenza dei titoli di studio, deve essere esclusa la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica atteso che sia per ritenere un titolo di studio assorbente rispetto ad un altro, o perché quest’altro sia propedeutico rispetto al primo o perché il primo tratti delle stesse, fondamentali materie dell’altro, ma in maniera più approfondita, sia per ritenere l’equipollenza fra più titoli di studio, occorre un atto normativo; l’equipollenza fra titoli di studio può essere infatti stabilita solo dalle norme, primarie o secondarie e non, invece, ad opera dell’Amministrazione o del giudice, in base a valutazioni sull’ampiezza degli esami sostenuti o sull’eventuale assorbenza di un titolo rispetto ad un altro. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
Esiste il codice Professionale ISTAT 2.1.1.2.2 – informatore scientifico del farmaco. Da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale; tale strumento non deve invece essere inteso come uno strumento di regolamentazione delle professioni. Nel 2007 sono stati riformati (Classificazione ATECO 2007):
Oggi esiste 1 Codice ATECO per gli Informatori Scientifici:
- Codice ATECO 74.90.99 – Altre attività Professionali NCA
Questo Codice ATECO fa parte della Categoria dei professionisti. In questo caso non sarà necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio ed alla Gestione Commercianti ed Artigiani per il pagamento dei propri Contributi Previdenziali INPS, servirà altresì l’iscrizione alla Gestione Separata INPS che prevede il pagamento dei propri Contributi INPS in percentuale sul proprio reddito Lordo (percentuale del 25,72% dal 1 gennaio 2017).
(Procacciatore d’affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici: Codice ATECO 46.18.34)
N.B. per AZIENDE: L’Azienda farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica (art. 122, comma 1, D.Lgs. 219/06). AIFA ha predisposto all’uopo una scheda informatizzata da compilare con i dati previsti dalla legge.
Nel Foglio 3, AIFA – Scheda informatizzata Informatori Scientifici, – Dati Informatore Scientifico (IS) – i campi “titolo di studio”, “contratto” e “datore di lavoro” sono a selezione predefinita a tendina (non sono accettabili diciture alternative). Per cui se non si è in possesso di una delle lauree elencate dall’art. 122 del D.Lgs. 219/06 ma di una delle lauree indicate idonee da un successivo Decreto allo svolgimento dell’attività di ISF, va selezionata la dicitura “Corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270 o successivi decreti ministeriali”. Dati da inserire in scheda AIFA: cliccare sull’immagine a destra
AIFA.Manuale utente Informatori Scientifici
Si veda anche: Adeguatezza del titolo di studio per lo svolgimento della professione di informatore scientifico del farmaco.
ESAME DI STATO
La normativa vigente prescrive che, per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, i laureati debbano superare un esame di Stato finalizzato al conseguimento dell’abilitazione a tale esercizio e quindi di potersi iscrivere al relativo Albo Professionale.
Nel campo delle libere professioni regolamentate, tutelate da un ordine professionale (avvocati, giornalisti, ingegneri, medici, farmacisti, veterinari, etc.), si identifica con l’esame di stato il titolo legale per l’abilitazione all’esercizio delle professione.
In altri casi, non tutelati da ordini professionali con Albo o Collegio, la laurea stessa è titolo abilitante.
Presso il ministero istruzione università e ricerca (MIUR) è allo studio un progetto che tende a modificare l’esame di laurea, facendo in modo che – contestualmente ad esso – gli studenti possano conseguire anche l’abilitazione alla professione.
Gli Informatori Scientifici del farmaco (ISF), pur essendo regolamentati dal D.Lgs. 219/06, pur essendo una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, pur essendoci una laurea specifica, non hanno un Albo Professionale, per cui non necessita alcun esame di Stato per esercitare la professione di ISF.
ALL’ESTERO
Ė assicurata la libera circolazione dei professionisti nella Unione Europea
Il riconoscimento dei titoli professionali italiani (medico, ingegnere, avvocato, dentista, biologo, assistente sociale, fisioterapista, ecc.) nei paesi membri dell’Unione Europea (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Grecia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia) e dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) è regolato da una serie di direttive generali o settoriali
Il cittadino italiano interessato a veder riconosciuti all’estero i propri titoli accademici può pertanto rivolgersi direttamente al centro nazionale (NARIC o ENIC)
Il professionista italiano che intendesse ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in uno dei paesi dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo può chiedere informazioni sulle modalità di riconoscimento ai rispettivi centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli professionali.
Si veda anche CIMEA Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche , “Riconoscimento dei titoli accademici“, “Riconoscimento delle qualifiche professionali” e Guida Europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali”
Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare la pagina “Riconoscimento di titolo estero per ISF in Italia”
Riconoscimento Titoli accademici esteri
Riconoscimento qualifiche professioni sanitarie
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