Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 183/2010, contenente “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, comunemente denominata “Collegato lavoro”.
Con il Collegato lavoro, il Parlamento ha innovato numerose fattispecie, fra cui risaltano quelle in materia di “Certificati di malattia” (art. 25 L. 183/2010), “Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro” (art. 30 L. 183/2010), “Conciliazione e arbitrato” (art. 31 L. 183/2010), “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato” (art. 32 L. 183/2010) e “Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative” (art. 50 L. 183/2010).
L’art. 25 della legge 183/2010 prevede che “al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
È bene premettere che l’iter di approvazione della legge in commento è stato alquanto travagliato, poiché si è giunti alla promulgazione della legge a seguito sia di un rinvio al Parlamento da parte del Capo dello Stato, sia di dure contestazioni ad opera delle parti sociali.
Questo presumibilmente ha fatto sì che la norma portasse una data di riferimento notevolmente anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, il che comporterà alla lunga non pochi problemi di interpretazione d