Codice Deontologico
Nel vivere, nell’operare all’interno di una comunità, ogni componente è tenuto a osservare oltre che alcune regole “naturali” o “generali”, alle quali tutti sono vincolati, anche altre regole “particolari” legate alla sua peculiare attività o carica o funzione. Di norma queste regole “particolari” sono dettate da chi nella comunità ha il compito di governare o definire i poteri o i compiti dei singoli o dei gruppi di individui deputati a quella attività. È delle società più evolute l’esigenza, sentita dai gruppi suddetti, di integrare dall’interno tutte le norme scritte o non scritte con un insieme di principi che delineino compiutamente e per conoscenza diretta il proprio campo ed il giusto modo di attività, non solo, ma di definire la “summa” dei propri compiti e dei propri doveri, al fine di garantire a tutta la comunità l’aderenza alla propria ragion d’essere e nel contempo garantire a se stessi la propria continuità. Il progredire delle conoscenze, l’evoluzione delle diverse esigenze, possono richiedere un adeguamento, nel tempo, alle nuove realtà, ma i principi generali, i punti di partenza, una volta individuati, sono quelli, e quelli rimarranno: ecco, FEDAIISF ha voluto fissare, nel presente Codice Deontologico, questi principi che sono, prima che norme comportamentali per i propri aderenti, vere e proprie ragion d’essere. Il derogare da tali principi vorrà significare venir meno all’Informazione Scientifica del Farmaco in tutto il suo significato. Non per nulla la sua definizione è in assoluto il primo paragrafo del presente Codice: tutto quanto segue ne è corollario, come renderla compiuta nel modo migliore in ottemperanza alle leggi vigenti. Tutti i paragrafi che ne seguono sono i mattoni su cui poggia l’Informazione Scientifica del Farmaco e non è consentito toglierne alcuno senza che tutta la costruzione crolli rovinosamente. I molteplici aspetti nei quali si realizza l’attività dell’Informatore Scientifico del Farmaco hanno determinato la previsione, nel presente Codice, di comportamenti dello stesso nei confronti del medico, delle aziende, dei colleghi. Il nostro contributo al miglioramento di tutto il settore nel quale operiamo sarà tanto più efficace quanto più ogni altro soggetto – e non soltanto l’ISF – si sentirà vincolato all’osservanza delle regole che si è dato. Ed è con questo obiettivo che affidiamo a tutte le parti interessate il nostro Codice Deontologico.
PREMESSA
Si definisce informazione scientifica sui farmaci il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d’uso e ai risultati degli studi clinici controllati relativi all’efficacia e alla tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici e ai farmacisti, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco. Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) è il professionista che, per conto delle aziende farmaceutiche a ciò autorizzate, porta a conoscenza dei medici e dei farmacisti le informazioni di cui al comma precedente e ne assicura il periodico aggiornamento. E’ altresì compito dell’ISF comunicare al responsabile dell’attività di informazione del servizio per cui opera, al Ministero della Salute e all’AIFA le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori gli segnalano. L’ISF inoltre è tenuto a collaborare con il Ministero della Salute e con l’AIFA, anche con suggerimenti e indicazioni, al fine di assicurare il corretto e ottimale svolgimento dell’attività di informazione sui farmaci. Nel rispetto del proprio Statuto, la Federazione delle Associazioni Italiane di Informatori Scientifici del Farmaco (FEDAIISF), consapevole della importanza sociale, politica ed economica dell’attività degli ISF, volendo disciplinare i rapporti all’interno della categoria, dà con il presente Codice Deontologico il proprio contributo per un corretto ed etico svolgimento dell’attività di informazione scientifica sui farmaci.
PRINCIPI GENERALI
1. Il Codice Deontologico è l’insieme delle norme di comportamento degli ISF aderenti a FEDAIISF: l’ appartenenza è subordinata alla sua accettazione e alla sua osservanza.
2. L’ISF assume un comportamento atto:
a) al rispetto dei colleghi, anche al di fuori del rapporto di lavoro, ricordando che la sua stessa identità di compiti, di metodi e di interessi, finalizzati al corretto uso del farmaco e quindi alla tutela della salute pubblica;
b) al rispetto della natura particolare dei luoghi in cui normalmente svolge la propria attività, non dimenticando che un comportamento non corretto oltre che offensivo per chi soffre, assiste o lavora, danneggia l’immagine di tutti gli ISF;
c) ad osservare il segreto professionale su tutte le notizie riservate che gli possono essere fatte dagli operatori sanitari o dagli utenti del servizio sanitario nell’ambito dell’ambiente di lavoro;
d) a realizzare il contatto con gli operatori sanitari, cui porta l’informazione, sulla base del reciproco rispetto professionale;
e) alla partecipazione con spirito libero, propositivo ed obiettivo alla vita associativa, astenendosi dal diffondere notizie che esulino da una critica costruttiva o che risultino lesive per i soci e i rappresentanti dell’Associazione;
f) all’osservanza delle delibere degli organi associativi adottate democraticamente e in conformità alle norme statutarie, astenendosi da iniziative che contrastino con le delibere stesse.
1 – NORME GENERALI PER L’ISF SULL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA
1.1 – L’ISF rispetta ed osserva le leggi, i regolamenti e le indicazioni emanati dalle pubbliche istituzioni in materia di sostanze medicinali e più in particolare per quanto attiene all’informazione scientifica sulle medesime.
1.2 – L’ISF ha il diritto-dovere di portare l’informazione scientifica sui farmaci a tutti gli operatori sanitari interessati.
1.3 – L’ISF rispetta la natura scientifica dell’informazione sul farmaco, che deve essere professionale, obiettiva e completa per una corretta applicazione terapeutica, in base alle indicazioni e alle posologie approvate dalle autorità competenti.
1.4 – L’ISF approfondisce le proprie conoscenze e arricchisce la propria professionalità anche al di fuori di corsi di formazione e/o di aggiornamento aziendali.
1.5 – L’ISF non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie o comunque aventi attinenza con la prescrizione, la distribuzione, la commercializzazione e la somministrazione del farmaco.
1.6 – L’ISF che riveste cariche pubbliche non deve valersene a scopi o vantaggi professionali.
1.7 – L’ISF rifiuta e contrasta tutte quelle forme di attività che non ottemperino alle leggi vigenti, in particolare quelle tendenti alle prescrizioni a fine di lucro.
2 – NORME DI COMPORTAMENTO NEI RIGUARDI DEL MEDICO
2.1 – L’ISF deve far sì che le modalità, la frequenza e l’orario delle visite ai medici, sia negli ambulatori privati che in qualsiasi altro luogo di cura, si realizzino in ottemperanza alle disposizioni e alle regolamentazioni ivi vigenti.
2.2 – L’ISF si astiene da qualsiasi iniziativa finalizzata alla conoscenza delle abitudini prescrittive del medico.
3 – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO E DEI CAMPIONI GRATUITI DI SPECIALITA’ MEDICINALI
3.1 – L’ISF utilizza nel colloquio con gli operatori sanitari solo materiale informativo autorizzato dalle Autorità competenti.
3.2 – L’ISF assicura che i contenuti dell’informazione, anche solo verbale, siano sempre documentati e documentabili, astenendosi da affermazioni esagerate e da asserzioni iperboliche.
3.3 – L’ISF consegna i campioni gratuiti di specialità medicinali solo alle persone autorizzate alla relativa prescrizione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di legge vigenti in materia.
4 – NORME RELATIVE ALLA FARMACOVIGILANZA ED ALLE RIUNIONI
4.1 – L’ISF cura la farmacovigilanza e si attiene a quanto previsto dalle leggi per quanto riguarda i congressi, i convegni e i corsi scientifici.
5 – NORME DI COMPORTAMENTO TRA ISF
5.1 – L’ISF non deve ledere, nello svolgimento della propria attività, l’immagine dei colleghi.
5.2 – L’ISF evita qualsiasi affermazione o comportamento che possano provocare fra i colleghi, al pari che fra i medici o personale sanitario o altri, l’impressione che vi siano ISF non all’altezza del compito sociale loro affidato.
5.3 – L’ISF denuncia agli Organi Statutari competenti di FEDAIISF ogni attività svolta da altri ISF in contrasto con la normativa vigente.
6 – NORME DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE
6.1 – L’ISF esplica la propria attività per conto e nell’interesse dell’azienda farmaceutica per la quale opera, nel rispetto delle norme legislative vigenti, del contratto di lavoro e del presente Codice.
6.2 – L’ISF partecipa attivamente alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale attuate dall’azienda per la quale opera, rifiutando sistemi, metodi e strumenti che contrastino con le normative che regolano i rapporti di lavoro.
6.3 – L ‘ISF riferisce al responsabile aziendale dell’attività di informazione scientifica tutte le comunicazioni ricevute dai medici inerenti l’uso di farmaci del listino dell’azienda per la quale opera.
6.4 – L’ISF non effettua indagini di mercato, inchieste o monitoraggi che siano in contrasto con lo spirito e il dettato delle disposizioni di legge vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci.
6.5 – L’ISF rifiuta e denuncia agli Organi Statutari competenti di FEDAIISF ogni eventuale iniziativa aziendale che possa originare o stimolare un suo comportamento non coerente con il presente Codice Deontologico.
7 – CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
7.1 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri e tutti gli altri Organi Statutari associativi vigilano sull’osservanza delle norme deontologiche.
7.2 – L’inosservanza delle norme del presente Codice Deontologico farà scattare gli opportuni richiami e i relativi provvedimenti, sino all’espulsione dell’iscritto da FEDAIISF.