Giuseppe Sabatino, 64 anni, agli arresti in casa per molestie sessuali e corruzione in concorso con informatori medici della Mellin e della Dicofarm. Ai 4 informatori già arrestati se ne aggiungono altri 7. L’indagine sui 16 nuovi indagati punta a stabilire chi ha rispettato la legge, e chi invece l’ha violata. Secondo il Gip il sistema corruttivo è «una politica d’impresa» che avverrebbe mediante gli informatori. Il sistema emerso potrebbe coinvolgere tutto il SSN.
Si allarga l’inchiesta sul primario arrestato: dalle intercettazioni dei Nas i nomi di famosi primari abruzzesi
CHIETI. L’ipotesi d’accusa è tangenti e sponsor in cambio di prescrizioni di farmaci come latte in polvere o vitamine: sono sedici i nuovi indagati. Si allarga a macchia d’olio uno dei due filoni dell’inchiesta partita dal primario di Neonatologia del policlinico di Chieti, Giuseppe Sabatino, 64 anni, agli arresti in casa per molestie sessuali sul mamme dei neonati e corruzione in concorso con informatori medici della Mellin e della Dicofarm. Naturalmente sono accuse presunte così come nessuno dei nuovi iscritti nel registro della procura è colpevole di reati.
Anzi, è un atto dovuto dopo che i loro nomi sono stati intercettati dai carabinieri del Nas che tenevano sotto controllo i telefoni degli informatori medici arrestati Marco D’Errico, di Lecce, Luigi Leccese, di Pescara, Gabriele Bellia, del Milanese e Antonio De Panfilis, anch’egli pescarese. Tra i nuovi indagati spuntano così nove medici, alcuni molto noti in Abruzzo. Ecco l’elenco: Paolo Calafiore (Giulianova), Mario Di Pietro (primario ad Atri), Gaetano Silvestre (responsabile di fisioterapia respiratoria allo Spirito Santo di Pescara), Giuseppina Brandimarte (Pescara), Valerio Flacco (direttore di pediatria a Lanciano) e, da fuori regione, Gian Giuseppe Russo (pediatra di Taranto), Ruggero Francavilla e Addolarata Zaccaro (pediatri di Bari), Giuseppe La Padula (Melfi). A questi si aggiungono gli informatori medici Bellia, Alessandra Russi, Adele Miani, Antonio Pagliara, Roberto Castelli, Sabino Rinella e De Panfilis.
Ma le loro posizioni vanno vagliate, caso per caso, sia per le sponsorizzazioni di convegni sia per donazioni alle Onlus, in entrambi i casi da parte di rappresentanti delle case farmaceutiche Dicofarm e Mellin. Se però l’inchiesta dovesse allargarsi alle altre case di farmaci c’è chi presagisce un terremoto nel mondo medico. «Il fenomeno corruttivo emerso dalle indagini coinvolge il sistema sanitario nazionale in larga scala, essendo emersi rapporti di natura illecita in plurimi presidi ospedalieri operanti in diverse regioni italiane», scrive infatti il gip, Paolo Di Geronimo, nell’ordine di arresto di Sabatino. Prima di questa conclusione, il giudice afferma anche: «Il ricorso alla promessa e dazione di somme o altre utilità con finalità corruttive è uno strumento radicato nell’attività svolta dai rappresentanti delle case farmaceutiche», che il gip arriva a definire «una politica d’impresa» che avverrebbe «mediante l’elargizione di somme di denaro per le Onlus, vantaggi di natura patrimoniale, viaggi e soggiorni turistici, e contributi per l’organizzazione di convegni solo apparentemente conformi alla normativa di settore». Non sempre però è reato: «L’articolo 124 del decreto legislativo 219/2006 disciplina, in maniera puntuale, la contribuzione erogata dalle imprese farmaceutiche in occasione di convegni, prescrivendo in primo luogo che la contribuzione sia comunicata all’Aifa (agenzia italiana del farmaco) almeno 60 giorni prima dell’evento».
L’indagine sui 16 nuovi indagati punta a stabilire chi ha rispettato la legge, e chi invece l’ha violata. Ciascuno dei medici e primari coinvolti può uscire a testa alta dall’inchiesta su mazzette, sponsor e viaggi per prescrivere farmaci.
20 luglio 2014 – Il Centro | CHIETI
Memorandum
Art. 123.
Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura
1. Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e’ vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
Art. 124.
Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali
1. Ogni impresa farmaceutica in possesso delle autorizzazioni previste dal titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno specifico accordo con il titolare dell’AIC, provvede all’effettiva commercializzazione di medicinali, che organizza o contribuisce a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità anche indiretti, in Italia o all’estero, un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all’impiego di medicinali dalla stessa impresa prodotti o commercializzati, deve trasmettere al competente ufficio dell’AIFA, almeno sessanta giorni prima della data dell’inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell’iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata, correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l’impresa e’ titolare, programma e razionale scientifico della manifestazione;
e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l’impresa si limita a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l’entità e le modalità dello stesso, nonche’ eventuali diritti o facoltà concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
2. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformità da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dei criteri e delle linee guida stabilite dall’AIFA ai sensi del comma 2 dell’articolo 119. E’ vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.
4. Nell’ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L’ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, ne’ presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione. E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e’ depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione; tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all’AIFA.
5. L’impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’AIFA comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l’evento. L’impresa farmaceutica o, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, gli organizzatori dell’evento, devono inviare all’AIFA il consuntivo analitico delle spese.
6. Per le manifestazioni che si svolgono all’estero e per quelle che comportano, per l’impresa farmaceutica, un onere superiore a 25.822,85 euro, l’impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dall’AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, corredata dell’attestazione del pagamento della tariffa di cui all’articolo 158, comma 8, lettera b). Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
7. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche’ integrali e regolarmente depositati presso l’AIFA ai sensi dell’articolo 120, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, e’ consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale rilasciate in altri Paesi, purche’ medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali.
9. Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all’estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri medicinali.
10. Se le manifestazioni di cui al presente articolo sono effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto e dei criteri e delle direttive stabilite dall’AIFA, l’Agenzia medesima può vietare lo svolgimento della manifestazione.
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