II servizio sanitario nazionale subisce un danno se il Mmg non si attiene alla normativa (articolo 1, sesto comma, decreto legge 325/94, convertito nella legge 467/94) sulla limitazione del numero di dosi prescrivibili per i farmaci in somministrazione continua per i soggetti affetti da patologia cronica. Il medico di base è tenuto a rimborsare al Ssn il costo del farmaco prescritto in misura eccedente. Un principio affermato dalla sezione lavoro della Cassazione che, con sentenza 4390/07, ha respinto il ricorso di un Gp avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva giudicato legittimo l’addebito di circa 5 milioni di lire operato da un Asl a carico del medico di famiglia che aveva prescritto in favore di due pazienti affetti da patologie croniche, in un’unica ricetta, farmaci a somministrazione continua in quantitativi eccedenti i tre mesi di terapia. Il medico ricorrente ha ammesso di avere prescritto dosi per sei mesi, ma ha sostenuto davanti alla Suprema corte che l’unica conseguenza era aver fatto una sola prescrizione invece di due per ciascun trimestre. Tesi non accolta dalla Cassazione, secondo la quale il Ssn ha subito un danno economico dall’anticipazione della spesa farmaceutica in oggetto per sei mesi, anziché per i tre mesi consentiti dalla legge. Il caso ricorda come sia importante che il Mmg imposti una puntuale difesa a giustificazione del suo operato nell’ambito del procedimento amministrativo che segue alla contestazione dell’AsI e far valere in giudizio eventuali difetti di valutazione delle motivazioni da lui addotte. Il Giornale del Medico del 10/12/2007 N. 22 22 NOVEMBRE 2007
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